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Molestie e email. Breve commento alla sent. 24510/2010

4 luglio 2010

La recente sentenza della Corte di cassazione (Sez. I pen., 17 giugno 2010, dep. 30 giugno 2010, n. 24510) ha destato l’attenzione dei media i quali, come avviene sempre più spesso, sono intervenuti con titoli vagamente sensazionalistici. La sentenza è disponibile all’indirizzo http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=865.

Personalmente ritengo che la sentenza non provochi – agli occhi dei penalisti – particolare clamore in quanto equilibrata nel decisum anche se poco convincente nella motivazione.

La Suprema corte si trova a dover decidere le sorti di una sentenza di condanna del Tribunale di Cassino in composizione monocratica nei confronti di D.M., “imputato della contravvenzione di molestia alla persone per aver inviato, colla posta elettronica, a G.O. un messaggio contenente «apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale» del convivente della destinataria”.

Il reato contestato all’imputato è quello di cui all’art. 660 c.p., ossia la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone espressamente prevista nei confronti di “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”, e sanzionata con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

Elemento che occorre preliminarmente ricordare a chi non si occupa di diritto penale è che nel nostro Ordinamento esistono i principi di tassatività e il divieto di analogia in malam partem, entrambi espressione del più generale principio di legalità, conosciuto anche con il brocardo “nullum crimen, nulla poena sine lege”. Un primo limite viene imposto al Legislatore nel momento di “creazione” di una norma penale incriminatrice (principio di determinatezza), mentre in capo al giudice discende un limite nel momento di sussunzione del fatto concreto alla norma penale incriminatrice (principio di tassatività) tale da impedire allo stesso di applicare la norma penale incriminatrice oltre i suoi limiti, specialmente nelle ipotesi in cui siffatta applicazione sia sfavorevole per il soggetto sotto giudizio (divieto di analogia in malam partem).

Passando all’esame del caso di specie non si può omettere di rilevare quale sia l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice in questione, ossia il dolo specifico (“per petulanza o altro biasimevole motivo”) costituito dalla coscienza e volontà di interferire nell’altrui sfera di libertà.

Non manca in dottrina chi riconduce i profili della petulanza e del biasimevole motivo all’elemento oggettivo del reato ampliando così il ventaglio delle ipotesi punibili.

Ci troviamo di fronte ad una sorta di “deroga” al principio generale secondo cui le contravvenzioni sono punibili indifferentemente a titolo di dolo o colpa (42 u.c., c.p.), richiedendosi, nel caso di specie, un qualcosa in più rispetto al dolo generico.

E’ chiaro che l’intento denigratorio o ingiurioso può, senz’altro, essere ricompreso fra i biasimevoli motivi richiamati dalla norma. Un errore nell’invio di un SMS, ad esempio, potrà escludere la punibilità (e quindi escluderà l’applicabilità della disciplina dell’aberratio ictus monolesiva) qualora il destinatario effettivo non avrebbe subito – dalla ricezione dello stesso SMS – alcuna molestia o disturbo (ad esempio per i rapporti personali con il soggetto agente) (Cass. pen., I sez., sent. n. 36225/2007).

I punti rilevanti ricavabili dal fatto enunciato in sentenza sono, sostanzialmente, due: il tipo di email contenente messaggi lesivi della dignità del convivente della destinataria; la quantità di messaggi inviati, ossia “uno”.

Per quanto riguarda la “quantità” la Suprema corte ha più volte ribadito che il 660 c.p. non integra un reato abituale in cui, perciò, è sufficiente anche un fatto isolato. Soltanto la giurisprudenza di legittimità più risalente – ormai superata da quella più recente – richiedeva, al fine di integrare il reato in questione, una pluralità di condotte.

Con riferimento, invece, al “medium”, ed in particolare all’ “uso del telefono” la giurisprudenza di legittimità si è più volte mostrata altalenante. Fax, SMS (Short Message Service), squilli “a vuoto” e chiamate senza risposta (Cass., I Sez. pen. 8068/2010) sono stati ritenuti utili a ritenere integrato l’uso del mezzo telefonico. Naturalmente non si potrebbe sostenere che uno “squillo a vuoto” rappresenti solo un tentativo di reato, posto che l’art. 56 c.p. esclude la configurabilità del tentativo con riferimento alle contravvenzioni.

Per quanto concerne l’uso del citofono si sono avute sentenze di segno opposto, anche se la sentenza in esame – in un obiter dictum – ribadisce che “l’azione perturbatrice dei due sistemi di telecomunicazione vocale (telefono e citofono) è perfettamente identica; le differenze tecniche tra telefonia e citofonia sono, sotto tale aspetto, assolutamente irrilevanti; e deve, pertanto, ribadirsi la interpretazione estensiva della disposizione penale”.

Per quanto riguarda l’uso delle email il giudice monocratico di Cassino ha ritenuto che anche la molestia a mezzo email sia suscettibile di integrare il reato di cui all’art. 660 c.p. in quanto “la e-mail viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono“.

Personalmente è un assunto che non mi convince, in quanto ancorato ad una concezione retrò della connessione ad internet.

La Cassazione, sul punto, e per evidenziare la differenza tra uso di email e uso di telefono, sostiene che “la modalità della comunicazione [email] è asincrona. L’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio.”. Prosegue: “l’invio di un messaggio di posta elettronica – esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale – non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo”.

La Suprema corte, pertanto, richiamando il principio del divieto di analogia in malam partem cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Bisogna evidenziare, tuttavia, che la motivazione della Suprema corte non tiene in alcun conto le ipotesi in cui il messaggio email procuri un’immediata interazione tra mittente e destinatario: si pensi a quelle ipotesi in cui il destinatario utilizzi sistemi di tipo “push mail” che consente una ricezione – pressoché immediata – dell’email attraverso uno smartphone o altro cellulare “di ultima generazione”. Qualora ci si trovi di fronte a tali sistemi, si potrebbe sostenere, tale giurisprudenza di legittimità in esame non costituirebbe un precedente “rilevante”.

Si potrebbe, però, obiettare che in queste ultime ipotesi la punibilità dell’agente discenderebbe dallo strumento utilizzato dal destinatario dell’email e non dal mezzo usato dallo stesso agente.

A seguire la motivazione della Cassazione ci si troverebbe di fronte al paradosso per cui se l’agente – utilizzando un computer – invia un’email (o una serie di email) che viene direttamente percepita dalla persona offesa tramite il suo smartphone con sistema push-mail (si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Push_email) allora potrà essere integrato il reato di cui all’art. 660 c.p..

Una ormai non recentissima sentenza della Cassazione precisa: “quello che l’art. 660 c.p. ha voluto incriminare non è tanto il messaggio molesto che il destinatario è costretto ad ascoltare (per telefono), quanto ogni messaggio (nel caso si riferisce agli SMS) che il destinatario è costretto a percepire, sia de auditu che de visu, prima di poterne individuare il mittente, perché entrambi i tipi di messaggi mettono a repentaglio la libertà e tranquillità psichica del ricevente” (sent. n. 28680/04).

E’ chiaro che la ratio della norma vuole evitare che un soggetto sia costretto a percepire segnali o messaggi che mettano a repentaglio la sua libertà e tranquillità psichica. Nel caso del push-mail non si avrebbe praticamente alcuna differenza con un SMS se non quella relativa al testo veicolabile.

E allora non avrebbe senso parlare di sincronia/asincronia nella ricezione del messaggio.

In conclusione ritengo che la decisione della Corte di cassazione sia ineccepibile con riferimento al rispetto del principio di legalità. Inoltre, se il giudice monocratico avesse riqualificato il fatto in contestazione come ingiuria in danno del destinatario dell’email (e non del coniuge) piuttosto che come molestia, probabilmente l’esito (sussistendo la condizione di procedibilità) sarebbe stato differente dall’assoluzione perché il fatto non costituisce reato (si veda in materia la sent. Cass. pen., I sez., 18449/05 e, anche, Cass. pen., V sez., 38197/2008).

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Guida per scuole e famiglie al diritto d’autore

11 giugno 2010

Segnalo che alla pagina web http://stop.zona-m.net/it/node/121 , sito curato da Marco Fioretti, è stato pubblicato un contributo “a sei mani” rivolto a scuole e famiglie in cui si tenta di dare risposta alle domande più frequenti in tema di diritto d’autore. Si potranno leggere i miei contributi oltreché quelli degli amici e colleghi Giovanni Battista Gallus e Marco Scialdone

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Sentenza 122/10 Corte costituzionale in materia di sw libero

28 marzo 2010

SENTENZA N. 122 – ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, 3, 4, comma 1, 5, comma 1, 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 28 maggio 2009, depositato in cancelleria l’8 giugno 2009 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2009.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi l’avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giovanna Scollo ed Eleuterio Zuena per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso promosso l’8 giugno 2009 ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

Il ricorrente premette che la suddetta legge, composta da 13 articoli, nelle intenzioni del legislatore regionale è diretta ad ampliare il pluralismo informatico, a garantire l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed a favorire l’eliminazione di ogni barriera dovuta all’uso di standard non aperti, incentivando la diffusione e lo sviluppo del software libero, avuto riguardo alle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e, nel contempo, persegue l’obiettivo della massima divulgazione dei propri programmi informatici sviluppati come software libero.

Tuttavia, ad avviso della difesa erariale, la normativa de qua presenta profili di illegittimità costituzionale, perché talune disposizioni violano la competenza statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), nonché in ordine alla disciplina del diritto d’autore, incidendo sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

In particolare, risultano censurabili, in riferimento ai parametri costituzionali ora indicati, l’art. 1, comma 3; l’art. 3; l’art. 4, comma 1; l’art. 5, comma 1; l’art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 9 del 2009.

Dopo avere illustrato gli argomenti a sostegno delle singole censure, il ricorrente chiede che, ai sensi dell’art. 127 Cost., sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della citata legge regionale, con i provvedimenti consequenziali in ordine all’intera normativa.

2. — La Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale, si è costituita con atto depositato il 2 luglio 2009, concludendo per la declaratoria d’inammissibilità o d’infondatezza del ricorso.

La resistente, dopo aver precisato il concetto di software libero e open source, nonché i caratteri di tale forma di programmazione, e dopo avere richiamato gli interventi in materia sia dello Stato sia dell’Unione europea, procede all’esame delle censure sollevate dalla difesa erariale, contestandone il fondamento.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

Il ricorrente individua la ratio della normativa censurata, composta da 13 articoli, nel fine di favorire il pluralismo informatico, garantire l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche e consentire l’eliminazione di ogni barriera dovuta all’uso di standard non aperti, promuovendo la diffusione e lo sviluppo del software libero, per le sue positive ricadute sul progresso della ricerca scientifica e tecnologica, e perseguendo l’obiettivo della massima divulgazione dei propri programmi informatici realizzati mediante il detto software.

Tuttavia, ad avviso della difesa erariale, la legge regionale de qua presenta profili d’illegittimità costituzionale, perché talune disposizioni violano la competenza statale, sia in materia di tutela della concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., sia in ordine alla disciplina del diritto d’autore, con conseguente lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

2. — Prima di procedere all’esame delle singole censure, è opportuno premettere alcune nozioni di carattere generale.

Nel linguaggio informatico il concetto di open source e software libero individua un modello volontario di licenza e sub-licenza per lo sfruttamento del diritto d’autore su un programma per elaboratore, che si fonda sulla diretta accessibilità al sottostante codice sorgente e sulla libera modificabilità del software concesso in uso secondo tale modello.

La licenza di tipo open source, quindi, esprime la rinunzia volontaria del titolare del copyright ad utilizzare le facoltà escludenti tipiche di esso, così favorendo l’interesse degli altri operatori/utenti, sia a fruire della conoscenza del codice sorgente, sia ad utilizzare i prodotti sviluppati sulla base del primo.

Attraverso la conoscenza del codice sorgente si può apprendere la struttura del programma, la logica posta alla base della sua realizzazione, ed è possibile effettuare qualsiasi intervento modificativo, anche al fine di conseguire una interoperabilità o integrazione con altri programmi. Per tali ragioni, nei tradizionali modelli contrattuali di concessione in uso del software, non è consentito all’utente di ottenere la disponibilità del codice sorgente.

Di recente, però, accanto al modello di licenza tradizionale, che prevede il pagamento di un corrispettivo a fronte della concessione del diritto d’uso, si sono imposti, nel mondo dell’informatica, schemi negoziali alternativi, i quali consentono all’utilizzatore del programma di avere una disponibilità completa sul codice sorgente e d’impiegare il software anche senza corrispettivo. Si tratta di formule contrattuali che concedono il diritto di utilizzare il programma in ogni settore di attività. In sostanza, quindi, come nota la Regione Piemonte (il punto non è controverso), un programma open source è un software che il creatore ha deciso di mettere a disposizione degli altri utenti, autorizzandoli a studiare il codice sorgente, a modificarlo e a ridistribuirlo liberamente, sia pure con le limitazioni che le parti possono pattuire nell’ambito dell’autonomia negoziale.

3. — Tanto premesso, si deve ora procedere all’esame delle singole censure.

Il ricorrente impugna, in primo luogo, l’art. 1, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009, il quale stabilisce che «Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito dall’articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d’autore)».

La norma s’inserisce in un articolo che, sotto la rubrica «Finalità della legge», esprime la volontà della Regione di favorire, nel rispetto della normativa statale in materia d’informatizzazione della pubblica amministrazione, il pluralismo informatico, di garantire l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche e di promuovere l’eliminazione di ogni barriera dovuta all’uso di standard non aperti, incentivando la diffusione e lo sviluppo del software libero in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.

La difesa erariale osserva che anche il software cosiddetto “libero” costituisce un’opera dell’ingegno e, pertanto, è oggetto di diritto d’autore come ogni altro programma per elaboratore. La previsione di deroga alle ipotesi di reato contemplate dall’art. 171-bis della legge n. 633 del 1941, come sostituito dall’art. 13 della legge n. 248 del 2000, travalica la potestà legislativa regionale, invadendo la sfera di competenza del legislatore nazionale.

La Regione Piemonte replica sostenendo che la norma censurata va intesa nel senso che la cessione di software libero, così come regolata dalla legge, non viola le norme a tutela del diritto d’autore. Ad avviso della Regione, l’art. 171-bis, primo comma, della legge menzionata fa riferimento alla distribuzione “abusiva” di programmi per elaboratore, cioè ad una fattispecie avente come presupposto la volontà contraria (o, per lo meno, assente) dell’autore. Invece, il software libero presuppone l’autorizzazione dell’autore alla ridistribuzione.

La questione è fondata.

Il citato art. 171-bis punisce «Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)», estendendo la punibilità al fatto concernente qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La norma censurata, che sarebbe superflua secondo l’interpretazione propugnata dalla resistente, sottrae al precetto penale la cessione, in qualsiasi forma, di software libero, ancorché essa possa rivelarsi abusiva sia per invalidità della licenza, sia per contrasto con eventuali limiti o prescrizioni dalla medesima licenza previsti. La stessa resistente, del resto, chiarisce che le licenze open, proprio per garantire le libertà riconosciute all’utente, «impongono precisi limiti alla possibilità di modificare (o negare) i diritti di quest’ultimo» e «queste garanzie, naturalmente, si riflettono anche in vincoli e responsabilità per coloro che utilizzano, studiano, sviluppano tali software».

L’ampia formula adottata dal legislatore regionale, dunque, esclude dall’ambito applicativo del precetto penale anche condotte suscettibili di essere qualificate come abusive, superando il limite inderogabile dell’ordinamento penale e perciò ledendo la competenza esclusiva dello Stato in tale materia, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ex plurimis: sentenze nn. 295 e 168 del 2009 e n. 183 del 2006).

Ne deriva che deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009.

4. — È altresì impugnato l’art. 3 della legge regionale ora citata, il quale, sotto la rubrica «Diritto allo sviluppo portabile», stabilisce che «Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario».

Ad avviso della difesa dello Stato, la disposizione interviene sulla materia del diritto d’autore, derogando alla disciplina dettata per tutti i programmi per elaboratori dagli artt. 64-bis e seguenti della legge n. 633 del 1941, e successive modifiche e integrazioni, peraltro in attuazione della normativa europea in materia (direttiva CE n. 91/250).

La resistente replica sostenendo che chiunque ha il diritto di sviluppare un software originale, se ne è capace, compatibile con altri standard o formati. Da ciò si dovrebbe dedurre che la contestazione del ricorrente riguardi l’ultima parte dell’articolo, nella quale si riconosce tale diritto anche nei confronti degli standard e dei formati del software proprietario. In sostanza l’illegittimità costituzionale sarebbe ravvisabile nell’implicito obbligo (imposto agli autori di software, anche proprietari) di mettere a disposizione di tutti le conoscenze tecniche relative ai propri standard e formati, in modo da rendere effettivo lo sviluppo di programmi compatibili.

Tuttavia, tale interpretazione sarebbe «asistematica e per ciò solo discutibile».

Infatti, la disposizione andrebbe coordinata con il resto dell’impianto normativo generale e, quindi, interpretata nel senso che essa riconosce un diritto di sviluppo esercitabile sempre e soltanto nei limiti di quanto permesso dall’esercizio dei diritti altrui (in questo caso, dell’autore del software già esistente).

Inoltre, proprio la normativa statale, e per la precisione l’art. 64-quater della legge sul diritto d’autore, riconoscerebbe una deroga all’esclusività dei diritti spettanti al creatore di un programma, al fine di conseguire l’interoperabilità con il programma medesimo.

Anche tale questione è fondata.

Il citato art. 64-quater, comma 1, della legge sul diritto d’autore stabilisce che l’autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta, qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma, ai sensi dell’art. 64-bis, lettere a) e b), della medesima legge, compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili allo scopo di ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché siano soddisfatte le condizioni nella norma medesima previste. La norma statale, dunque, permette le attività necessarie per sviluppare nuovi programmi, interoperabili con quelli esistenti, ma stabilisce un requisito generale, cioè il carattere indispensabile della riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma, ai sensi dell’art. 64- bis, lettere a) e b), della legge n. 633 del 1941, e poi impone la sussistenza delle tre condizioni individuate nell’art. 64-quater, comma 1, di detta legge.

La disposizione censurata, invece, senza formulare alcun richiamo alla normativa dello Stato in tema di diritto d’autore, con la concisa formula adottata non soltanto non prevede alcun requisito o condizione per il diritto affermato, ma lo estende anche al software proprietario, cioè al programma per elaboratore, rilasciato con licenza d’uso che non soddisfi i requisiti di cui all’art. 2, lettera a), della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009. Così statuendo, essa realizza una palese deroga alla norma statale, introducendo un autonomo contenuto precettivo che si rivela non suscettibile di essere coordinato con la detta norma statale.

Pertanto, l’art. 3 della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, dettata dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sicché deve esserne dichiarata l’illegittimità costituzionale.

5. — La difesa dello Stato, inoltre, censura l’art. 6, comma 1, della legge ora richiamata, ritenendo viziato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, il disposto secondo cui «La Regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente», con la possibilità «di modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze». La norma andrebbe oltre la potestà legislativa regionale nei confronti della disciplina nazionale sul diritto d’autore, «in quanto consente ad una Amministrazione che ha la materiale detenzione del codice sorgente di intervenire sul codice sorgente medesimo, modificandolo secondo le proprie esigenze».

La Regione respinge la critica dell’Avvocatura generale, sostenendo che essa «è evidentemente forzata e completamente scoordinata dalla lettura degli altri commi dello stesso articolo, in quanto tale inadatta a sostenere l’accusa di incostituzionalità relativa».

Non sarebbe esatto che la disposizione attribuisca, in modo aprioristico, un diritto di modifica su un’opera dell’ingegno ad un soggetto diverso dal suo autore. In primo luogo, nel ricorso si farebbe arbitrariamente coincidere la nozione di “detenzione” con quella di “materiale detenzione”, equivalenza non affermata dalla legge regionale né argomentata dal ricorrente, ma – anzi – in contrasto con l’intero impianto della legge medesima. L’art. 6, comma 1, si limiterebbe ad indicare come elemento positivo per l’amministrazione regionale l’uso di un software il cui codice non solo sia ispezionabile, ma anche liberamente modificabile. Pertanto, la norma de qua non riconoscerebbe affatto un nuovo diritto, né sarebbe in contrasto con quelli tutelati dalla legge sul diritto d’autore.

La questione non è fondata.

L’art. 6 della citata legge regionale è composto da sei commi. In particolare, il comma 3 dispone che «La Regione, in sede di acquisizione di programmi informatici, effettua, in relazione alle proprie esigenze, una valutazione comparativa di tipo tecnico-economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato», tenendo in considerazione, oltre al costo totale di possesso di ciascuna soluzione e al costo di uscita, anche il potenziale interesse di altre amministrazioni al riuso dei programmi informatici e la più agevole interoperatività.

Orbene, premesso che la norma si colloca nell’ambito dell’organizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi regionali, che è materia di competenza residuale della Regione, il richiamo all’acquisizione dei programmi informatici ed alle diverse soluzioni disponibili sul mercato rende palese che la disposizione medesima, riferendosi nel comma 1 all’utilizzazione di programmi per elaboratore elettronico dei quali la Regione detiene il codice sorgente, intende considerare una detenzione legittima perché sorretta da titolo idoneo. L’accenno ad una detenzione meramente “materiale” non è in alcun modo argomentato e si risolve in un errato presupposto interpretativo, che rende privo di fondamento l’assunto della difesa erariale, perché, per quanto esposto nel precedente paragrafo 2, la legittima disponibilità del codice sorgente ne consente anche la modifica, onde resta esclusa l’asserit a violazione della normativa nazionale sul diritto d’autore.

6. — Infine, il ricorrente censura ancora l’art. 6, comma 1, della legge de qua, estendendo la doglianza al comma 2, nonché l’art. 4, comma 1, nella parte in cui si prevede l’utilizzo, ad opera della Regione, «di programmi per elaboratore a sorgente aperto alla diffusione di documenti soggetti all’obbligo di pubblicità». È censurato, altresì, l’art. 5, comma 1, «che prevede l’utilizzo di programmi per elaboratore a sorgente aperto per il trattamento dei dati personali o di quei dati la cui diffusione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza». Al riguardo, la difesa dello Stato osserva che le dette norme sarebbero costituzionalmente illegittime in quanto invasive del principio di concorrenza, «come elaborato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea e recepito nel nostro ordinamento nella materia dei contratti pubblici con il c odice dei contratti». Sarebbe escluso, infatti, che possa ricondursi nell’ambito delle materie afferenti alla potestà esclusiva o concorrente delle Regioni il potere di normare in modo autonomo, «imponendo alle amministrazioni locali l’acquisto di software esclusivamente a codice sorgente aperto, considerando che siffatte disposizioni verrebbero a collidere con quanto disposto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ai sensi del quale la materia della “tutela della concorrenza” rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato».

Ciò nell’esigenza di evitare «che la differenziazione territoriale della disciplina dei vari mercati e settori economici determini una regolamentazione anticoncorrenziale, con conseguenze negative per l’economia nazionale».

La Regione, in primo luogo, sostiene che, nella normativa censurata, la nozione di codice a sorgente aperto costituirebbe, in realtà, una sottocategoria del software proprietario, in quanto si limiterebbe a prevedere la disponibilità del codice sorgente, senza gli altri diritti e libertà che caratterizzano il software libero. In ogni caso la suddetta normativa non imporrebbe alle amministrazioni locali l’acquisto di software esclusivamente a codice sorgente aperto, limitandosi soltanto ad indicarlo come da privilegiare per i propri servizi. Comunque, non sarebbe dato comprendere come la scelta di un ente rispetto ad una caratteristica, e non ad un prodotto, effettuata in base ad una valutazione tecnico-economica di convenienza ed opportunità, possa essere considerata invasiva della norma sulla tutela della concorrenza.

Richiamato il contenuto delle disposizioni censurate, la Regione pone l’accento sulle formule adottate, che non recano precetti impositivi, ma si limitano ad esprimere una preferenza verso le caratteristiche funzionali di un prodotto.

Le questioni non sono fondate.

L’art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009 dispone che «La Regione utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto e a formati aperti per la diffusione in formato elettronico di documenti soggetti all’obbligo di pubblicità nonché per garantire il diritto di accesso di cui alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) mediante scambio di dati in forma elettronica».

L’art. 5, comma 1, stabilisce che «La Regione, nel trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto».

Il dettato dell’art. 6, comma 1, è stato riportato nel paragrafo 5.

Da ultimo, l’art. 6, comma 2, della citata legge regionale prevede che «Fatte salve le soluzioni in uso alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i limiti di cui all’art. 11, la Regione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza».

Come emerge con chiarezza dal tenore delle disposizioni censurate, in esse non vi è alcun cenno ad “imposizioni” rivolte alle amministrazioni locali per vincolarle all’acquisto di software esclusivamente a codice sorgente aperto. Soltanto l’art. 11, comma 2 (non censurato), dispone che «entro dodici mesi dall’approvazione della presente legge gli enti dipendenti dalla Regione adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all’art. 4». La norma, quindi, ha come destinatari gli enti dipendenti dalla Regione, e non gli enti locali, e la previsione è limitata al disposto dell’art. 4.

In effetti, si tratta di norme con le quali la resistente disciplina l’organizzazione dei propri servizi informatici (come si è già notato, questa è materia di competenza residuale), esprimendo un orientamento favorevole all’impiego di programmi appartenenti alla categoria del software libero e di programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza.

Tale scelta è conforme alla disciplina statale introdotta dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), il cui art. 68, comma 1, dopo aver stabilito il principio che le pubbliche amministrazioni acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le soluzioni disponibili sul mercato, individua tra dette soluzioni anche l’acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto. E proprio in questo quadro l’art. 6, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009 dispone che «La Regione, in sede di acquisizione dei programmi informatici, effettua, in relazione alle proprie esigenze, una valutazione comparativa di tipo tecnico economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato».

La scelta indicata, dunque, non è di tipo esclusivo, ma tendenziale e postula la suddetta valutazione comparativa, come è confermato anche dalla prevista possibilità di ricorso a formati proprietari (art. 4, comma 2), con la precisazione che in tal caso la Regione motiva le ragioni delle proprie scelte (previsione ribadita anche nell’art. 6, comma 4).

Infine, si deve ancora ribadire che i concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimono una caratteristica giuridica. In sostanza, ciò che distingue il software libero da quello proprietario è il differente contenuto dell’accordo negoziale (licenza), posto a fondamento della disciplina dei diritti di utilizzazione del programma; e la scelta circa l’adozione dell’uno o dell’altro modulo negoziale appartiene alla volontà dell’utente.

Ne deriva che la lesione della concorrenza, paventata dalla difesa dello Stato in relazione alla normativa de qua, non è configurabile.

7. — La Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle conclusioni del ricorso, chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’intera legge, in via consequenziale alle violazioni denunziate.

Si deve però osservare che la declaratoria d’illegittimità dell’art. 1, comma 3, e dell’art. 3 della legge censurata non presenta alcun riflesso sulla restante normativa.

La richiesta, dunque, non può trovare ingresso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della suddetta legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009, promosse, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

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Bavagli

19 dicembre 2009

Di seguito riporto l’intervista integrale richiestami dal giornalista del quotidiano “Il Riformista”, Stefano Ciavatta, apparsa – in forma ridotta – nel quotidiano Il Riformista il 17 dicembre 2009

D: Quando si parla di censurare, oscurare o addirittura chiudere un sito, che cosa deve essere successo? Come si procede? È previsto un procedimento breve o è cosa lunga?

A questo proposito bisogna fare tanti distinguo. Ma nel caso di specie, posto che si tratta di argomento di stringente attualità, possiamo limitare la nostra analisi alle ipotesi in cui taluno commetta un reato tramite un sito internet.

In realtà molti dei nostri politici dimenticano che le regole esistenti son già applicabili anche nell’ambito “virtuale”. I reati ipotizzabili sono i più disparati: da quelli comuni realizzabili sia su internet che nel “mondo reale” (si pensi alla diffamazione) a quelli che potremmo definire “informatici-puri”, ossia la cui realizzazione non può prescindere dall’uso del mezzo informatico (pensiamo all’accesso abusivo a sistema informatico o telematico).

Argomento attuale è quello dell’istigazione a delinquere realizzata attraverso le pagine dei gruppi del noto socialnetwork Facebook. E, noi tutti, pensiamo al recente avvenimento in quel di Piazza del Duomo a Milano e dei conseguenti gruppi pro e contro il signor Tartaglia.
E’ evidente che alcuni comportamenti, alcune scritte su queste pagine, possono assumere rilevanza penale sotto forma di diffamazione o di istigazione a delinquere o di minaccia. E questi comportamenti attiveranno, inevitabilmente, la magistratura.
Durante la fase delle indagini, pertanto, i pubblici ministeri, di fronte alla commissione di un reato in rete, potranno richiedere al giudice per le indagini preliminari, un provvedimento cautelare reale, teso, cioè, a porre un vincolo di indisponibilità su quel determinato sito internet.

E far ciò è semplice finché si tratta di un sito internet il cui server risieda nel territorio dello Stato italiano e, inoltre, finché si tratti di siti semplici e non complessi ed eterogenei come, ad esempio, i social network come Facebook.

Tale misura cautelare, infatti, comporterebbe – nella maggior parte dei casi – la cessazione dell’intero sito internet Facebook, vuoi in virtù di un sequestro dei server (cosa assai improbabile) vuoi attraverso la richiesta di adozione di misure censorie come quelle adottate nel caso ThePirateBay in cui vi fu un oscuramento tramite modifica dei DNS degli ISP nazionali.

Per quanto riguarda i tempi della loro attivazione, trattandosi di provvedimenti di natura cautelare hanno, ovviamente, un binario preferenziale e sono caratterizzati dalla rapidità
dell’esecuzione (e spesso, per avere efficacia, non sono “preannunciati”). La natura cautelare, infatti, permette di porre sotto sequestro un sito prima ancora che vi sia una sentenza di condanna definitiva. Basta in questi casi il fumus commissi delicti (ossia l’astratta configurabilità della fattispecie come reato) ed il periculum in mora (ossia il pericolo che, restando quelle pagini disponibili in rete, il reato protragga le sue conseguenze o le aggravi).

D: Esistono regole precise? Ce ne sono altre in discussione?

Esistono già regole specifiche. Non vi è alcun dubbio – dal punto di vista giuridico – che un sito internet possa essere sottoposto a sequestro mediante materiale apposizione dei “sigilli” ai server che “contengono” il sito in questione. Altre regole – come nel caso di The Pirate Bay – vengono ritenute applicabili anche fuori dai limiti previsti dal nostro codice di procedura penale.

Occorre notare, oltretutto, che da un punto di vista civile il sequestro di un sito internet è invocabile (anche mediante semplice oscuramento… ossia inibitoria tramite modifica dei DNS dei provider nazionali) mediante un semplice ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

D: Esistono anche delle regole per la moderazione dei forum?

Le regole sono quelle del buonsenso. Il moderatore di un forum ha un compito difficoltoso ma, ovviamente, non è obbligato a fare più di quanto gli sia materialmente concesso.

D: Oltre la libertà di espressione, che cosa è consentito e cosa è considerato reato?

La domanda è molto generica. Dobbiamo considerare che la libertà di espressione del pensiero, stabilita dall’art. 21 della nostra Costituzione, è un principio cardine. Si pensi, ad esempio, che nell’ormai lontano – quanto attuale – 1970 la Corte costituzionale era intervenuta già in materia di apologia di reato stabilendo che l’apologia punibile è solo quella che “per le sue modalità integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti trascendendo la pura e semplice manifestazione del pensiero”.

D: Per quanto riguarda i social network, come si procede?

Normalmente, e praticamente, si può procedere con una richiesta di oscuramento del post “incriminato” fatta direttamente al moderatore o al titolare del social network, il quale potrà oscurare i contenuti segnalati in quanto in violazione delle disposizioni contrattuali che regolano l’utilizzo dello stesso social network.

Quindi, in sostanza, l’intervento dell’Autorità sarà, in prima battuta, teso a stimolare l’intervento del moderatore o del titolare del social network. Ma il provvedimento del titolare del social network dipende dalla esecuzione del contratto che egli stesso ha stipulato con gli utenti.

D: Lo si è fatto in passato? Cosa ha detto il governo o l’autorità, e cosa ha risposto il network di turno?

Si è già fatto in passato ed in particolare la Cassazione (sentenza n. 10535 dell’11 dicembre 2008) ha stabilito che fosse lecito il sequestro di pagine del forum dell’associazione ADUC su cui erano stati pubblicati passaggi ritenuti offensivi del sentimento religioso.

In tale sentenza si è anche stabilito che i forum online non possano essere qualificati come prodotto editoriale e quindi debbano essere sottratti all’applicazione del terzo comma dell’art. 21 della Costituzione che prevede particolari garanzie nel caso in cui si tratti di stampa.

D: Ci sono casi esemplari da citare?

Ci son tanti esempi da citare di sequestri di siti internet.
Dal sequestro del sito che consente la vendita di sigarette online, a quello che agevola la diffusione di materiale in violazione delle norme a tutela del diritto d’autore. Dal sito che incita all’odio razziale al sito che consente la visione delle partite di calcio via streaming. Dal
sito attraverso il quale si diffama un famoso politico al sito in cui si minaccia di morte un comune cittadino.

Ciò che desta preoccupazione sono le dichiarazioni del Ministro Maroni in materia di controllo e repressione dei reati in internet. Come dicevo prima ci si dimentica spesso che certe cautele e certe regole esistono già. E’ già possibile reprimere e riconoscere la responsabilità penale di chi si renda responsabile di una diffamazione in rete, di istigazione
a delinquere in rete e così via.
E’ rischioso, tuttavia, introdurre una normativa “a caldo”, sull’onda dell’emotività del momento. Si rischia di introdurre, in tal modo, una
serie di norme assolutamente lesive dei diritti fondamentali contemplati dalla Costituzione.
Un controllo sistematico e mirato dei messaggi inviati dai cittadini italiani in internet potrebbe richiedere l’adozione di soluzioni tecniche di “censura preventiva”, ossia di analisi dei messaggi fatta da parte degli internet service providers prima ancora che il messaggio arrivi nel sito internet-bacheca.

Il rispetto di quelli che sono gli intendimenti del ministro Maroni, ossia di “colpire i messaggi violenti senza tuttavia coinvolgere la generalità degli utenti che usano la rete per fini assolutamente leciti” comporterebbe, inevitabilmente, discutibili soluzioni censorie.

L’altro rischio è che tali soluzioni vengano lasciate alla discrezionalità di un’autorità amministrativa piuttosto che al vaglio ponderato di un’autorità giurisdizionale.

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HackMeeting ‘09 – online le slide dell’intervento

22 giugno 2009

Ad HackMeeting 09 si parla anche di pirateria “telematica”, di censura e filtraggio della rete. Ne parlano gli avv.ti Giovanni Battista Gallus e Francesco Paolo Micozzi.

Le slide - DOWNLOAD

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L’IPI chiede al Senato di intervenire sul DDL intercettazioni per eliminare l’obbligo di rettifica per tutti i “siti informatici”

16 giugno 2009

L’Istituto per le Politiche dell’Innovazione ha inviato questa mattina una lettera aperta a tutti i Capi Gruppo del Senato della Repubblica, nella quale ha espresso dubbi e perplessità circa l’infelice formulazione dell’art. 1, comma 28, del ddl, che rischia di determinare un’inammissibile limitazione della libertà di manifestazione del pensiero in Rete.

La citata previsione – balzata all’attenzione nelle ultime ore, e fortemente criticata dai più attenti osservatori dei fenomeni della Rete – sembrerebbe assoggettare il responsabile di qualsiasi “sito informatico” allo stesso obbligo di  rettifica che la Legge sulla stampa (n. 47 dell’8 febbraio 1948) pone a carico del direttore responsabile delle testate giornalistiche.

L’omesso adempimento a detto obbligo entro 48 ore – esattamente come accade nel caso di una testata giornalistica – comporterebbe per il responsabile del sito informatico la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a 25 milioni di vecchie lire.

L’Istituto, pertanto, ha chiesto ai capi gruppo del Senato di presentare e votare  un emendamento idoneo a chiarire che l’obbligo di rettifica di cui al comma 28 dell’art. 1 del DDL c.d. Intercettazioni deve applicarsi esclusivamente ai siti informatici di testate telematiche soggette all’obbligo di registrazione alla stregua di quanto disposto dalla Legge n. 47 dell’8 febbraio 1948 ovvero ai soli siti internet attraverso i quali vengono diffuse informazioni prodotte nell’ambito di un processo professionistico realizzato nell’ambito di una struttura imprenditoriale e redazionale.

Inoltre, l’Istituto per le Politiche dell’Innovazione, in un’ottica ormai costante di confronto, dialogo e collaborazione, ha appena pubblicato e reso disponibile sul Web la lettera aperta, invitando tutti coloro che la condividono a sottoscriverla.

Con la petizione on line tutti insieme sosterremo le ragioni della lettera aperta dinanzi alle autorità competenti e, soprattutto, chiameremo tutti insieme e con forza il nostro Legislatore a questa che sembra proprio un’importantissima, se non decisiva, prova di maturità circa le proprie politiche di innovazione tecnologica.

L’Istituto per le Politiche dell’Innovazione

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La copia del supporto informatico non costituisce “accertamento”

12 giugno 2009

Traggo dalla sentenza 14511/09 della I Sez. Penale della Suprema Corte di cassazione il punto relativo all’estrazione di copia dal supporto informatico in fase di indagini preliminari. In breve la Corte ritiene che la disciplina stabilita dall’art. 360 c.p.p. non si applichi nell’ipotesi in cui, in fase di indagini, venga disposta unicamente la copia del supporto informatico. La copia, infatti, non richiede alcuna attività valutativa – che invece caratterizza l’attività di “accertamento” – trattandosi di una semplice operazione materiale.

Prenderò spunto anche da questa sentenza per il mio intervento all’Università di Pescara in occasione della Conferenza organizzata dai proff. Giovanni Ziccardi e Andrea Monti e che si terrà il 19 e 20 giugno 2009. Maggiori informazioni sulla conferenza le trovate su http://donaunnetbook.org/?page_id=11

Il brano che segue è tratto dalla sentenza Cass., I Sez. Pen, n 14511 del 05 marzo 2009


1. Il provvedimento di acquisizione di copia di file ritenuti utili ai fini delle indagini è disciplinato dall’art. 258 c.p.p. ed ha natura autonoma e distinta rispetto alla misura cautelare reale del sequestro (Cass, Sez. Un., 24 aprile 2008, n. 18253, Tehmil, rv. 239397). Nell’ipotesi in cui la capacità rappresentativa della res sia fornita dal contenuto dell’atto o del documento, l’Autorità giudiziaria procedente acquisisce al procedimento le copie di detti atti o documenti, disponendo la restituzione degli originali; laddove, invece, l’elemento probatorio sia infungibilmente rappresentato dall’originale del supporto cartaceo o magnetico, si determinano i presupposti per il mantenimento del sequestro.
Dal disposto dell’art. 258 c.p.p. non è, comunque, ricavabile un’impostazione legislativa ispirata alla regola della best evidence, per la quale dovrebbe essere privilegiata l’acquisizione dei documenti in originale.
Relativamente all’estrazione di copie non è esperibile una procedura incidentale di controllo di legittimità, in quanto non si è in presenza di un vincolo di indisponibilità del bene equipollente al sequestro. E’, però, sempre possibile per la parte far valere eventuali nullità relative all’osservanza delle forme previste a garanzia dell’esercizio dei diritti di difesa nella fase in cui i predetti documenti vengono utilizzati come mezzo di prova (Cass., Sez. 6, 15 settembre 1995, in Cass. pen. 1996, p. 2328).
2. E’ sotto quest’ultimo profilo che deve essere esaminata la prima censura prospettata dal ricorrente che presuppone la ricostruzione, in via interpretativa, della nozione di “non ripetibilità” in assenza di una definizione legislativa di carattere generale e di un’elencazione normativa di atti tipicamente non ripetibili.
La questione riguarda direttamente il “giusto processo” nell’assetto derivante dall’innovato art. 111 Cost. dopo la riforma introdotta dalla legge costituzionale 23 dicembre 1999, n. 2 e dopo l’entrata in vigore della legge di attuazione 1 marzo 2001, n. 63 sia perchè ad essa è strettamente correlata l’osservanza di precise garanzie difensive, sia perchè la qualificazione come “irripetibile” di un atto comporta la deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova, consentendo che lo stesso, pur se formato nella fase procedimentale, venga utilizzato, previa lettura, per la decisione.
Su tale problematica le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2006, n. 31, Greco), con una decisione condivisa dal Collegio, hanno evidenziato che, da un punto di vista metodologico, sono inappaganti il riferimento al “contesto” in cui l’atto è stato compiuto, così come pure la valutazione in via esclusiva della possibilità di descrizioni delle attività compiutele debbono ritenersi superate le teorie che facevano riferimento alla natura di “atto a sorpresa” o di “atto indifferibile”.
Tanto premesso, per “atto irripetibile” deve intendersi l’atto contraddistinto da un risultato estrinseco ed ulteriore rispetto alla mera attività investigativa, non più riproducibile in dibattimento se non con la perdita dell’informazione probatoria o della sua genuinità. Sotto tale profilo gli accertamenti ex art. 360 c.p.p. consistono in attività di carattere valutativo su base tecnico- scientifica e non in attività di constatazione, raccolta, prelievo dei dati materiali pertinenti al reato (Cass., Sez. 1, 9 febbraio 1990, n. 301, riv. 183648; Cass., Sez. 1, 3 giugno 1994, n. 10893, riv. 200176; Cass., Sez. 2, 27 ottobre 1998, n. 5779, riv. 213311; Cass., Sez. 1, 9 maggio 2002, n. 23156, riv. 221621; Cass., Sez. 1, 30 novembre 2005, n. 45437, riv. 233354 Cass., Sez. 1, 31 gennaio 2007. n. 14852, riv. 237359; Cass., Sez. 1, 13 novembre 2007, n. 2443, riv. 239101).
In parte diversa è la nozione di non ripetibilità riguardante la descrizione di luoghi, cose o persone di interesse per lo sviluppo delle indagini, o per la celebrazione del processo, che assume carattere di irripetibilità, quando si tratti di situazioni modificabili per il decorso del tempo (carattere peraltro presente anche negli atti tipici non ripetibili). In questi casi la non ripetibilità deriva non da un’assoluta impossibilità di descrizione delle situazioni modificabili, ma dalla perdita di informazioni che deriva dalla possibilità di mutamento dello stato di luoghi, cose o persone che non renderebbe possibile, in caso di necessità, la ripetizione dell’atto. La conferma che il concetto di non ripetibilità è strettamente ricollegato (anche) alla modificazione di cose, luoghi e persone si rinviene nel disposto dell’art. 117 disp. att. c.p.p., che estende la disciplina dell’art. 360 c.p.p. agli  accertamenti che modifichino le situazioni indicate, e dell’art. 223 medesime disposizioni (Cass., Sez. 1, 18 novembre 1992, n. 2999, riv. 193598; Cass., Sez. 1, 16 aprile 2004, n. 25103, riv. 228243; Cass., Sez. 1, 8 giugno 2004, n. 37072, riv. 229970; Cass., Sez. 1, 3 maggio 2007, n. 25809, riv. 237429; Cass., Sez. 3, 18 settembre 2007, n. 37147, riv. 237554). In tale ottica, ciò che giustifica l’attribuzione della qualità di non ripetibilità ad un atto della polizia giudiziaria, del pubblico ministero o del difensore è la caratteristica di non essere riproducibile in dibattimento. Ma ciò non è sufficiente: nel bilanciamento di interessi tra la ricerca della verità nel processo e sacrificio del principio costituzionale relativo alla formazione della prova è necessario che l’atto abbia quelle caratteristiche di genuinità e affidabilità che possono derivare soltanto da quell’attività di immediata percezione cristallizzata in un verbale che inevitabilmente andrebbe dispersa ove si attendesse il dibattimento. L’atto risulta, quindi, non rinviabile, in quanto la sua immediata esecuzione garantisce la genuinità del contributo conoscitivo che la prova apporterà al giudizio.
Sulla base di quanto sinora esposto, è evidente, quindi, che la nozione di atto non ripetibile non ha natura ontologica, ma va ricavata dalla disciplina processuale, caratterizzata dal bilanciamento di interessi tra la ricerca della verità nel processo e il sacrificio del principio costituzionale relativo alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti.
3. Ciò posto, è da escludere che l’attività di estrazione di copia di file da un computer costituisca un atto irripetibile (nel senso in precedenza indicato), atteso che non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica nè determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità di informazioni identiche a quelle contenute nell’originale.
Lo stesso ricorrente, del resto, non ha in concreto allegato alcuna forma di distruzione o alterazione dei dati acquisiti, tale da confortare il suo assunto, ma si è limitato a prospettare ipoteticamente alcune situazioni potenziali che esulano dalla fattispecie sottoposta all’esame della Corte.
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Conseille Constitutionnel: decisione n° 2009-580 DC del 10 giugno 2009

10 giugno 2009

Qui di seguito riporto la decisione della Corte Costituzionale francese che nella decisione 580 del 10 giugno ha stabilito l’incostituzionalità della famosa legge HADOPI.

Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, le 19 mai 2009, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Mme Delphine BATHO, M. Jean-Louis BIANCO, Mme Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Maxime BONO, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe BOUILLON, Mme Monique BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Bernard CAZENEUVE, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, M. Gilles COCQUEMPOT, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, M. Frédéric CUVILLIER, Mme Claude DARCIAUX, M. Pascal DEGUILHEM, Mme Michèle DELAUNAY, MM. Guy DELCOURT, François DELUGA, Bernard DEROSIER, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Louis DUMONT, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, MM. Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Corinne ERHEL, MM. Laurent FABIUS, Albert FACON, Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, M. Pierre FORGUES, Mme Valérie FOURNEYRON, MM. Michel FRANÇAIX, Jean-Louis GAGNAIRE, Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Mme Catherine GÉNISSON, MM. Jean-Patrick GILLE, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Gaëtan GORCE, Mme Pascale GOT, MM. Marc GOUA, Jean GRELLIER, Mmes Elisabeth GUIGOU, Danièle HOFFMAN-RISPAL, M. François HOLLANDE, Mmes Monique IBORRA, Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, M. Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Patrick LEBRETON, Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mmes Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, François LONCLE, Victorin LUREL, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Mmes Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, M. Jean-René MARSAC, Mmes Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, MM. Gilbert MATHON, Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Didier MIGAUD, Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée OGET, Françoise OLIVIER-COUPEAU, George PAU-LANGEVIN, MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Jean-Claude PEREZ, Mme Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, MM. Philippe PLISSON, François PUPPONI, Mme Catherine QUÉRÉ, M. Jean-Jack QUEYRANNE, Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Alain RODET, Alain ROUSSET, Patrick ROY, Michel SAINTE-MARIE, Michel SAPIN, Christophe SIRUGUE, Mme Marisol TOURAINE, MM. Jean-Louis TOURAINE, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE, Alain VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ, Philippe VUILQUE, Guy CHAMBEFORT, Gérard CHARASSE, René DOSIÈRE, Paul GIACOBBI, Joël GIRAUD, Mmes Jeanny MARC, Dominique ORLIAC, Martine PINVILLE, M. Simon RENUCCI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Marcel ROGEMONT, Mmes Christiane TAUBIRA, Marie-Hélène AMIABLE, MM. François ASENSI, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Mme Marie-George BUFFET, MM. Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOSNAT, Maxime GREMETZ, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXES, Marc DOLEZ, Mmes Huguette BELLO, Martine BILLARD, MM. Yves COCHET, Noël MAMÈRE et François de RUGY, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble la décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 mai 2009 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ; qu’ils contestent sa procédure d’examen ainsi que la conformité à la Constitution de ses articles 5, 10 et 11 ;

- SUR LA PROCÉDURE D’EXAMEN DE LA LOI :

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Convegno su “i nuovi reati informatici”

27 maggio 2009

Il 6 giugno, presso l’aula magna della Corte d’Appello di Cagliari – dalle 9,00 alle 13,00 – si terrà il convegno in oggetto. Gli avvocati si possono iscrivere tramite il sistema informatizzato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.locandina

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Nasce il Blog dell’Intergruppo Parlamentare 2.0

5 maggio 2009

Noto con piacere il nascere di una bella iniziativa e ne pubblico il link: http://camere2punto0.wordpress.com/
Scopo dell’Intergruppo 2.0 è quello di promuovere un confronto tra politica, imprese e cittadini sul Web 2.0 ed i suoi strumenti, al fine di sfruttarne al meglio le opportunità per l’intero sistema Italia in termini di sviluppo economico, culturale e democratico: prima di legiferare bisogna capire e dialogare.

Speriamo che si acuisca in maniera consapevole l’attenzione dei nostri parlamentari sulle questioni della “rete”!

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