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Bavagli

19 dicembre 2009

Di seguito riporto l’intervista integrale richiestami dal giornalista del quotidiano “Il Riformista”, Stefano Ciavatta, apparsa – in forma ridotta – nel quotidiano Il Riformista il 17 dicembre 2009

D: Quando si parla di censurare, oscurare o addirittura chiudere un sito, che cosa deve essere successo? Come si procede? È previsto un procedimento breve o è cosa lunga?

A questo proposito bisogna fare tanti distinguo. Ma nel caso di specie, posto che si tratta di argomento di stringente attualità, possiamo limitare la nostra analisi alle ipotesi in cui taluno commetta un reato tramite un sito internet.

In realtà molti dei nostri politici dimenticano che le regole esistenti son già applicabili anche nell’ambito “virtuale”. I reati ipotizzabili sono i più disparati: da quelli comuni realizzabili sia su internet che nel “mondo reale” (si pensi alla diffamazione) a quelli che potremmo definire “informatici-puri”, ossia la cui realizzazione non può prescindere dall’uso del mezzo informatico (pensiamo all’accesso abusivo a sistema informatico o telematico).

Argomento attuale è quello dell’istigazione a delinquere realizzata attraverso le pagine dei gruppi del noto socialnetwork Facebook. E, noi tutti, pensiamo al recente avvenimento in quel di Piazza del Duomo a Milano e dei conseguenti gruppi pro e contro il signor Tartaglia.
E’ evidente che alcuni comportamenti, alcune scritte su queste pagine, possono assumere rilevanza penale sotto forma di diffamazione o di istigazione a delinquere o di minaccia. E questi comportamenti attiveranno, inevitabilmente, la magistratura.
Durante la fase delle indagini, pertanto, i pubblici ministeri, di fronte alla commissione di un reato in rete, potranno richiedere al giudice per le indagini preliminari, un provvedimento cautelare reale, teso, cioè, a porre un vincolo di indisponibilità su quel determinato sito internet.

E far ciò è semplice finché si tratta di un sito internet il cui server risieda nel territorio dello Stato italiano e, inoltre, finché si tratti di siti semplici e non complessi ed eterogenei come, ad esempio, i social network come Facebook.

Tale misura cautelare, infatti, comporterebbe – nella maggior parte dei casi – la cessazione dell’intero sito internet Facebook, vuoi in virtù di un sequestro dei server (cosa assai improbabile) vuoi attraverso la richiesta di adozione di misure censorie come quelle adottate nel caso ThePirateBay in cui vi fu un oscuramento tramite modifica dei DNS degli ISP nazionali.

Per quanto riguarda i tempi della loro attivazione, trattandosi di provvedimenti di natura cautelare hanno, ovviamente, un binario preferenziale e sono caratterizzati dalla rapidità
dell’esecuzione (e spesso, per avere efficacia, non sono “preannunciati”). La natura cautelare, infatti, permette di porre sotto sequestro un sito prima ancora che vi sia una sentenza di condanna definitiva. Basta in questi casi il fumus commissi delicti (ossia l’astratta configurabilità della fattispecie come reato) ed il periculum in mora (ossia il pericolo che, restando quelle pagini disponibili in rete, il reato protragga le sue conseguenze o le aggravi).

D: Esistono regole precise? Ce ne sono altre in discussione?

Esistono già regole specifiche. Non vi è alcun dubbio – dal punto di vista giuridico – che un sito internet possa essere sottoposto a sequestro mediante materiale apposizione dei “sigilli” ai server che “contengono” il sito in questione. Altre regole – come nel caso di The Pirate Bay – vengono ritenute applicabili anche fuori dai limiti previsti dal nostro codice di procedura penale.

Occorre notare, oltretutto, che da un punto di vista civile il sequestro di un sito internet è invocabile (anche mediante semplice oscuramento… ossia inibitoria tramite modifica dei DNS dei provider nazionali) mediante un semplice ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

D: Esistono anche delle regole per la moderazione dei forum?

Le regole sono quelle del buonsenso. Il moderatore di un forum ha un compito difficoltoso ma, ovviamente, non è obbligato a fare più di quanto gli sia materialmente concesso.

D: Oltre la libertà di espressione, che cosa è consentito e cosa è considerato reato?

La domanda è molto generica. Dobbiamo considerare che la libertà di espressione del pensiero, stabilita dall’art. 21 della nostra Costituzione, è un principio cardine. Si pensi, ad esempio, che nell’ormai lontano – quanto attuale – 1970 la Corte costituzionale era intervenuta già in materia di apologia di reato stabilendo che l’apologia punibile è solo quella che “per le sue modalità integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti trascendendo la pura e semplice manifestazione del pensiero”.

D: Per quanto riguarda i social network, come si procede?

Normalmente, e praticamente, si può procedere con una richiesta di oscuramento del post “incriminato” fatta direttamente al moderatore o al titolare del social network, il quale potrà oscurare i contenuti segnalati in quanto in violazione delle disposizioni contrattuali che regolano l’utilizzo dello stesso social network.

Quindi, in sostanza, l’intervento dell’Autorità sarà, in prima battuta, teso a stimolare l’intervento del moderatore o del titolare del social network. Ma il provvedimento del titolare del social network dipende dalla esecuzione del contratto che egli stesso ha stipulato con gli utenti.

D: Lo si è fatto in passato? Cosa ha detto il governo o l’autorità, e cosa ha risposto il network di turno?

Si è già fatto in passato ed in particolare la Cassazione (sentenza n. 10535 dell’11 dicembre 2008) ha stabilito che fosse lecito il sequestro di pagine del forum dell’associazione ADUC su cui erano stati pubblicati passaggi ritenuti offensivi del sentimento religioso.

In tale sentenza si è anche stabilito che i forum online non possano essere qualificati come prodotto editoriale e quindi debbano essere sottratti all’applicazione del terzo comma dell’art. 21 della Costituzione che prevede particolari garanzie nel caso in cui si tratti di stampa.

D: Ci sono casi esemplari da citare?

Ci son tanti esempi da citare di sequestri di siti internet.
Dal sequestro del sito che consente la vendita di sigarette online, a quello che agevola la diffusione di materiale in violazione delle norme a tutela del diritto d’autore. Dal sito che incita all’odio razziale al sito che consente la visione delle partite di calcio via streaming. Dal
sito attraverso il quale si diffama un famoso politico al sito in cui si minaccia di morte un comune cittadino.

Ciò che desta preoccupazione sono le dichiarazioni del Ministro Maroni in materia di controllo e repressione dei reati in internet. Come dicevo prima ci si dimentica spesso che certe cautele e certe regole esistono già. E’ già possibile reprimere e riconoscere la responsabilità penale di chi si renda responsabile di una diffamazione in rete, di istigazione
a delinquere in rete e così via.
E’ rischioso, tuttavia, introdurre una normativa “a caldo”, sull’onda dell’emotività del momento. Si rischia di introdurre, in tal modo, una
serie di norme assolutamente lesive dei diritti fondamentali contemplati dalla Costituzione.
Un controllo sistematico e mirato dei messaggi inviati dai cittadini italiani in internet potrebbe richiedere l’adozione di soluzioni tecniche di “censura preventiva”, ossia di analisi dei messaggi fatta da parte degli internet service providers prima ancora che il messaggio arrivi nel sito internet-bacheca.

Il rispetto di quelli che sono gli intendimenti del ministro Maroni, ossia di “colpire i messaggi violenti senza tuttavia coinvolgere la generalità degli utenti che usano la rete per fini assolutamente leciti” comporterebbe, inevitabilmente, discutibili soluzioni censorie.

L’altro rischio è che tali soluzioni vengano lasciate alla discrezionalità di un’autorità amministrativa piuttosto che al vaglio ponderato di un’autorità giurisdizionale.

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HackMeeting ‘09 – online le slide dell’intervento

22 giugno 2009

Ad HackMeeting 09 si parla anche di pirateria “telematica”, di censura e filtraggio della rete. Ne parlano gli avv.ti Giovanni Battista Gallus e Francesco Paolo Micozzi.

Le slide - DOWNLOAD

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L’IPI chiede al Senato di intervenire sul DDL intercettazioni per eliminare l’obbligo di rettifica per tutti i “siti informatici”

16 giugno 2009

L’Istituto per le Politiche dell’Innovazione ha inviato questa mattina una lettera aperta a tutti i Capi Gruppo del Senato della Repubblica, nella quale ha espresso dubbi e perplessità circa l’infelice formulazione dell’art. 1, comma 28, del ddl, che rischia di determinare un’inammissibile limitazione della libertà di manifestazione del pensiero in Rete.

La citata previsione – balzata all’attenzione nelle ultime ore, e fortemente criticata dai più attenti osservatori dei fenomeni della Rete – sembrerebbe assoggettare il responsabile di qualsiasi “sito informatico” allo stesso obbligo di  rettifica che la Legge sulla stampa (n. 47 dell’8 febbraio 1948) pone a carico del direttore responsabile delle testate giornalistiche.

L’omesso adempimento a detto obbligo entro 48 ore – esattamente come accade nel caso di una testata giornalistica – comporterebbe per il responsabile del sito informatico la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a 25 milioni di vecchie lire.

L’Istituto, pertanto, ha chiesto ai capi gruppo del Senato di presentare e votare  un emendamento idoneo a chiarire che l’obbligo di rettifica di cui al comma 28 dell’art. 1 del DDL c.d. Intercettazioni deve applicarsi esclusivamente ai siti informatici di testate telematiche soggette all’obbligo di registrazione alla stregua di quanto disposto dalla Legge n. 47 dell’8 febbraio 1948 ovvero ai soli siti internet attraverso i quali vengono diffuse informazioni prodotte nell’ambito di un processo professionistico realizzato nell’ambito di una struttura imprenditoriale e redazionale.

Inoltre, l’Istituto per le Politiche dell’Innovazione, in un’ottica ormai costante di confronto, dialogo e collaborazione, ha appena pubblicato e reso disponibile sul Web la lettera aperta, invitando tutti coloro che la condividono a sottoscriverla.

Con la petizione on line tutti insieme sosterremo le ragioni della lettera aperta dinanzi alle autorità competenti e, soprattutto, chiameremo tutti insieme e con forza il nostro Legislatore a questa che sembra proprio un’importantissima, se non decisiva, prova di maturità circa le proprie politiche di innovazione tecnologica.

L’Istituto per le Politiche dell’Innovazione

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La copia del supporto informatico non costituisce “accertamento”

12 giugno 2009

Traggo dalla sentenza 14511/09 della I Sez. Penale della Suprema Corte di cassazione il punto relativo all’estrazione di copia dal supporto informatico in fase di indagini preliminari. In breve la Corte ritiene che la disciplina stabilita dall’art. 360 c.p.p. non si applichi nell’ipotesi in cui, in fase di indagini, venga disposta unicamente la copia del supporto informatico. La copia, infatti, non richiede alcuna attività valutativa – che invece caratterizza l’attività di “accertamento” – trattandosi di una semplice operazione materiale.

Prenderò spunto anche da questa sentenza per il mio intervento all’Università di Pescara in occasione della Conferenza organizzata dai proff. Giovanni Ziccardi e Andrea Monti e che si terrà il 19 e 20 giugno 2009. Maggiori informazioni sulla conferenza le trovate su http://donaunnetbook.org/?page_id=11

Il brano che segue è tratto dalla sentenza Cass., I Sez. Pen, n 14511 del 05 marzo 2009


1. Il provvedimento di acquisizione di copia di file ritenuti utili ai fini delle indagini è disciplinato dall’art. 258 c.p.p. ed ha natura autonoma e distinta rispetto alla misura cautelare reale del sequestro (Cass, Sez. Un., 24 aprile 2008, n. 18253, Tehmil, rv. 239397). Nell’ipotesi in cui la capacità rappresentativa della res sia fornita dal contenuto dell’atto o del documento, l’Autorità giudiziaria procedente acquisisce al procedimento le copie di detti atti o documenti, disponendo la restituzione degli originali; laddove, invece, l’elemento probatorio sia infungibilmente rappresentato dall’originale del supporto cartaceo o magnetico, si determinano i presupposti per il mantenimento del sequestro.
Dal disposto dell’art. 258 c.p.p. non è, comunque, ricavabile un’impostazione legislativa ispirata alla regola della best evidence, per la quale dovrebbe essere privilegiata l’acquisizione dei documenti in originale.
Relativamente all’estrazione di copie non è esperibile una procedura incidentale di controllo di legittimità, in quanto non si è in presenza di un vincolo di indisponibilità del bene equipollente al sequestro. E’, però, sempre possibile per la parte far valere eventuali nullità relative all’osservanza delle forme previste a garanzia dell’esercizio dei diritti di difesa nella fase in cui i predetti documenti vengono utilizzati come mezzo di prova (Cass., Sez. 6, 15 settembre 1995, in Cass. pen. 1996, p. 2328).
2. E’ sotto quest’ultimo profilo che deve essere esaminata la prima censura prospettata dal ricorrente che presuppone la ricostruzione, in via interpretativa, della nozione di “non ripetibilità” in assenza di una definizione legislativa di carattere generale e di un’elencazione normativa di atti tipicamente non ripetibili.
La questione riguarda direttamente il “giusto processo” nell’assetto derivante dall’innovato art. 111 Cost. dopo la riforma introdotta dalla legge costituzionale 23 dicembre 1999, n. 2 e dopo l’entrata in vigore della legge di attuazione 1 marzo 2001, n. 63 sia perchè ad essa è strettamente correlata l’osservanza di precise garanzie difensive, sia perchè la qualificazione come “irripetibile” di un atto comporta la deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova, consentendo che lo stesso, pur se formato nella fase procedimentale, venga utilizzato, previa lettura, per la decisione.
Su tale problematica le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2006, n. 31, Greco), con una decisione condivisa dal Collegio, hanno evidenziato che, da un punto di vista metodologico, sono inappaganti il riferimento al “contesto” in cui l’atto è stato compiuto, così come pure la valutazione in via esclusiva della possibilità di descrizioni delle attività compiutele debbono ritenersi superate le teorie che facevano riferimento alla natura di “atto a sorpresa” o di “atto indifferibile”.
Tanto premesso, per “atto irripetibile” deve intendersi l’atto contraddistinto da un risultato estrinseco ed ulteriore rispetto alla mera attività investigativa, non più riproducibile in dibattimento se non con la perdita dell’informazione probatoria o della sua genuinità. Sotto tale profilo gli accertamenti ex art. 360 c.p.p. consistono in attività di carattere valutativo su base tecnico- scientifica e non in attività di constatazione, raccolta, prelievo dei dati materiali pertinenti al reato (Cass., Sez. 1, 9 febbraio 1990, n. 301, riv. 183648; Cass., Sez. 1, 3 giugno 1994, n. 10893, riv. 200176; Cass., Sez. 2, 27 ottobre 1998, n. 5779, riv. 213311; Cass., Sez. 1, 9 maggio 2002, n. 23156, riv. 221621; Cass., Sez. 1, 30 novembre 2005, n. 45437, riv. 233354 Cass., Sez. 1, 31 gennaio 2007. n. 14852, riv. 237359; Cass., Sez. 1, 13 novembre 2007, n. 2443, riv. 239101).
In parte diversa è la nozione di non ripetibilità riguardante la descrizione di luoghi, cose o persone di interesse per lo sviluppo delle indagini, o per la celebrazione del processo, che assume carattere di irripetibilità, quando si tratti di situazioni modificabili per il decorso del tempo (carattere peraltro presente anche negli atti tipici non ripetibili). In questi casi la non ripetibilità deriva non da un’assoluta impossibilità di descrizione delle situazioni modificabili, ma dalla perdita di informazioni che deriva dalla possibilità di mutamento dello stato di luoghi, cose o persone che non renderebbe possibile, in caso di necessità, la ripetizione dell’atto. La conferma che il concetto di non ripetibilità è strettamente ricollegato (anche) alla modificazione di cose, luoghi e persone si rinviene nel disposto dell’art. 117 disp. att. c.p.p., che estende la disciplina dell’art. 360 c.p.p. agli  accertamenti che modifichino le situazioni indicate, e dell’art. 223 medesime disposizioni (Cass., Sez. 1, 18 novembre 1992, n. 2999, riv. 193598; Cass., Sez. 1, 16 aprile 2004, n. 25103, riv. 228243; Cass., Sez. 1, 8 giugno 2004, n. 37072, riv. 229970; Cass., Sez. 1, 3 maggio 2007, n. 25809, riv. 237429; Cass., Sez. 3, 18 settembre 2007, n. 37147, riv. 237554). In tale ottica, ciò che giustifica l’attribuzione della qualità di non ripetibilità ad un atto della polizia giudiziaria, del pubblico ministero o del difensore è la caratteristica di non essere riproducibile in dibattimento. Ma ciò non è sufficiente: nel bilanciamento di interessi tra la ricerca della verità nel processo e sacrificio del principio costituzionale relativo alla formazione della prova è necessario che l’atto abbia quelle caratteristiche di genuinità e affidabilità che possono derivare soltanto da quell’attività di immediata percezione cristallizzata in un verbale che inevitabilmente andrebbe dispersa ove si attendesse il dibattimento. L’atto risulta, quindi, non rinviabile, in quanto la sua immediata esecuzione garantisce la genuinità del contributo conoscitivo che la prova apporterà al giudizio.
Sulla base di quanto sinora esposto, è evidente, quindi, che la nozione di atto non ripetibile non ha natura ontologica, ma va ricavata dalla disciplina processuale, caratterizzata dal bilanciamento di interessi tra la ricerca della verità nel processo e il sacrificio del principio costituzionale relativo alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti.
3. Ciò posto, è da escludere che l’attività di estrazione di copia di file da un computer costituisca un atto irripetibile (nel senso in precedenza indicato), atteso che non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica nè determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità di informazioni identiche a quelle contenute nell’originale.
Lo stesso ricorrente, del resto, non ha in concreto allegato alcuna forma di distruzione o alterazione dei dati acquisiti, tale da confortare il suo assunto, ma si è limitato a prospettare ipoteticamente alcune situazioni potenziali che esulano dalla fattispecie sottoposta all’esame della Corte.
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Conseille Constitutionnel: decisione n° 2009-580 DC del 10 giugno 2009

10 giugno 2009

Qui di seguito riporto la decisione della Corte Costituzionale francese che nella decisione 580 del 10 giugno ha stabilito l’incostituzionalità della famosa legge HADOPI.

Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, le 19 mai 2009, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Mme Delphine BATHO, M. Jean-Louis BIANCO, Mme Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Maxime BONO, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe BOUILLON, Mme Monique BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Bernard CAZENEUVE, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, M. Gilles COCQUEMPOT, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, M. Frédéric CUVILLIER, Mme Claude DARCIAUX, M. Pascal DEGUILHEM, Mme Michèle DELAUNAY, MM. Guy DELCOURT, François DELUGA, Bernard DEROSIER, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Louis DUMONT, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, MM. Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Corinne ERHEL, MM. Laurent FABIUS, Albert FACON, Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, M. Pierre FORGUES, Mme Valérie FOURNEYRON, MM. Michel FRANÇAIX, Jean-Louis GAGNAIRE, Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Mme Catherine GÉNISSON, MM. Jean-Patrick GILLE, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Gaëtan GORCE, Mme Pascale GOT, MM. Marc GOUA, Jean GRELLIER, Mmes Elisabeth GUIGOU, Danièle HOFFMAN-RISPAL, M. François HOLLANDE, Mmes Monique IBORRA, Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, M. Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Patrick LEBRETON, Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mmes Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, François LONCLE, Victorin LUREL, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Mmes Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, M. Jean-René MARSAC, Mmes Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, MM. Gilbert MATHON, Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Didier MIGAUD, Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée OGET, Françoise OLIVIER-COUPEAU, George PAU-LANGEVIN, MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Jean-Claude PEREZ, Mme Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, MM. Philippe PLISSON, François PUPPONI, Mme Catherine QUÉRÉ, M. Jean-Jack QUEYRANNE, Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Alain RODET, Alain ROUSSET, Patrick ROY, Michel SAINTE-MARIE, Michel SAPIN, Christophe SIRUGUE, Mme Marisol TOURAINE, MM. Jean-Louis TOURAINE, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE, Alain VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ, Philippe VUILQUE, Guy CHAMBEFORT, Gérard CHARASSE, René DOSIÈRE, Paul GIACOBBI, Joël GIRAUD, Mmes Jeanny MARC, Dominique ORLIAC, Martine PINVILLE, M. Simon RENUCCI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Marcel ROGEMONT, Mmes Christiane TAUBIRA, Marie-Hélène AMIABLE, MM. François ASENSI, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Mme Marie-George BUFFET, MM. Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOSNAT, Maxime GREMETZ, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXES, Marc DOLEZ, Mmes Huguette BELLO, Martine BILLARD, MM. Yves COCHET, Noël MAMÈRE et François de RUGY, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble la décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 mai 2009 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ; qu’ils contestent sa procédure d’examen ainsi que la conformité à la Constitution de ses articles 5, 10 et 11 ;

- SUR LA PROCÉDURE D’EXAMEN DE LA LOI :

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Convegno su “i nuovi reati informatici”

27 maggio 2009

Il 6 giugno, presso l’aula magna della Corte d’Appello di Cagliari – dalle 9,00 alle 13,00 – si terrà il convegno in oggetto. Gli avvocati si possono iscrivere tramite il sistema informatizzato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.locandina

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Nasce il Blog dell’Intergruppo Parlamentare 2.0

5 maggio 2009

Noto con piacere il nascere di una bella iniziativa e ne pubblico il link: http://camere2punto0.wordpress.com/
Scopo dell’Intergruppo 2.0 è quello di promuovere un confronto tra politica, imprese e cittadini sul Web 2.0 ed i suoi strumenti, al fine di sfruttarne al meglio le opportunità per l’intero sistema Italia in termini di sviluppo economico, culturale e democratico: prima di legiferare bisogna capire e dialogare.

Speriamo che si acuisca in maniera consapevole l’attenzione dei nostri parlamentari sulle questioni della “rete”!

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DPCM 31/09 – Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

7 aprile 2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista  la  legge  22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto  il  regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 18 maggio 1942, n. 1369;
Visto  l’articolo  181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto  dall’articolo  10  della  legge  18  agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Societa’ italiana degli autori e degli editori (SIAE);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 febbraio 2009;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1. Ambito di applicazione

1.Il  presente  regolamento  disciplina,  ai  sensi dell’articolo 181-bis  della  legge  22  aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge  18  agosto  2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi   comprese   le   dichiarazioni  identificative  sostitutive  del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo  articolo  181-bis  prodotti successivamente all’entrata in vigore della legge n. 248/2000, nonche’ la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Societa’ italiana degli autori e degli editori (SIAE).
2.Sono  legittimamente  circolanti,  ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la  data  di  entrata  in  vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purche’   conformi   alla   legislazione  previgente  in  materia  di contrassegno e  di  tutela  del diritto d’autore, nonche’ i supporti prodotti  dopo l’entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi  alle  disposizioni  regolamentari  di  cui  al  decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296.

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Un presupposto sbagliato crea leggi inique!

23 marzo 2009

Grazie a GliEletti.it per il video…

Gabriella Carlucci: “Io l’unica cosa che trovo negativa, in questo momento, osservando soprattutto come viene utilizzato lo strumento di Internet, è che in Internet tutti possono dire le proprie idee… e questo è bellissimo, però tutti possono anche offendere, mettere a pubblico ludibrio, senza, in nessun modo essere toccati dalle leggi dello Stato. Faccio un esempio: in Italia la diffamazione a mezzo stampa o la diffamazione a mezzo televisivo viene punita, anche molto severamente. Tutto questo, invece, non esiste in Internet. Internet è un territorio assolutamente libero e privo di regole e io ritengo che questo non sia giusto”.

Non ci si aspetterebbe una simile dichiarazione da chi ha fatto anche una proposta di legge in materia “Internettiana”.

Per la Carlucci Internet è un territorio assolutamente libero e privo di regole. E questo è un errore grossolano. Anche perché l’esempio preso dalla Carlucci -- quello della diffamazione online -- non calza assolutamente.

Probabilmente avrà letto en passant dell’ultima sentenza della Cassazione su blog e stampa (Link alla sentenza), e casomai si è lasciata trarre in errore da qualche titolo enfatico tipo “i blog non possono essere accostati alla stampa” o simili.

Vediamo insieme, ad esempio, cosa dice l’art. 595 del codice penale.

Art. 595. (Diffamazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [ingiuria ndr], comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Concentriamo l’attenzione sul terzo comma. Il “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” non si riferisce, ovviamente, alla reclame o agli spot… Altro mezzo di pubblicità è, ad esempio, proprio Internet!

Ecco allora che la “legge dello Stato” prevede già una sanzione penale (equiparata a quella prevista per la diffamazione a mezzo stampa) anche per le diffamazioni commesse a mezzo tv, a mezzo radio… ed anche a MEZZO INTERNET!! E non è certo una scoperta.

Lettura consigliata: Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 31392 del 1 luglio 2008.

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A proposito di reati informatici…

13 marzo 2009

Ogni tanto è giusto fare un po’ di autopromozione! Ecco quindi un suggerimento editoriale:

http://www.giappichelli.it/home/978-88-7524-158-2,7524158.asp1

I nuovi reati informatici

I nuovi reati informatici

CUNIBERTI MARCO – GALLUS GIOVANNI BATTISTA – MICOZZI FRANCESCO PAOLO – (Curatori) DEMARCHI PAOLO GIOVANNI

I nuovi reati informatici.
a cura di Paolo Giovanni Demarchi
2009 – pp. XVI-164 – € 19,00 – ISBN 978-88-7524-158-2

Primo commento alla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa, del 23 novembre 2001, sulla criminalità informatica: il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche che estende la portata del reato informatico a tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.
- Un instant book, scritto con competenza da autorevoli giuristi, dotati di particolari esperienze specifiche, strumento utilissimo nella prima applicazione dei nuovi istituti.

Prefazione di Enrico Costa. – Premessa del curatoreXI. – Capitolo 1: Ratifica ed esecuzione. – Capitolo 2: Le modifiche al codice penale e al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. – Capitolo 3: Le modifiche al codice di procedura penale e al codice di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. – Capitolo 4: Disposizioni finali. – Appendice normativa.
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