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Molestie e email. Breve commento alla sent. 24510/2010

4 luglio 2010

La recente sentenza della Corte di cassazione (Sez. I pen., 17 giugno 2010, dep. 30 giugno 2010, n. 24510) ha destato l’attenzione dei media i quali, come avviene sempre più spesso, sono intervenuti con titoli vagamente sensazionalistici. La sentenza è disponibile all’indirizzo http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=865.

Personalmente ritengo che la sentenza non provochi – agli occhi dei penalisti – particolare clamore in quanto equilibrata nel decisum anche se poco convincente nella motivazione.

La Suprema corte si trova a dover decidere le sorti di una sentenza di condanna del Tribunale di Cassino in composizione monocratica nei confronti di D.M., “imputato della contravvenzione di molestia alla persone per aver inviato, colla posta elettronica, a G.O. un messaggio contenente «apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale» del convivente della destinataria”.

Il reato contestato all’imputato è quello di cui all’art. 660 c.p., ossia la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone espressamente prevista nei confronti di “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”, e sanzionata con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

Elemento che occorre preliminarmente ricordare a chi non si occupa di diritto penale è che nel nostro Ordinamento esistono i principi di tassatività e il divieto di analogia in malam partem, entrambi espressione del più generale principio di legalità, conosciuto anche con il brocardo “nullum crimen, nulla poena sine lege”. Un primo limite viene imposto al Legislatore nel momento di “creazione” di una norma penale incriminatrice (principio di determinatezza), mentre in capo al giudice discende un limite nel momento di sussunzione del fatto concreto alla norma penale incriminatrice (principio di tassatività) tale da impedire allo stesso di applicare la norma penale incriminatrice oltre i suoi limiti, specialmente nelle ipotesi in cui siffatta applicazione sia sfavorevole per il soggetto sotto giudizio (divieto di analogia in malam partem).

Passando all’esame del caso di specie non si può omettere di rilevare quale sia l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice in questione, ossia il dolo specifico (“per petulanza o altro biasimevole motivo”) costituito dalla coscienza e volontà di interferire nell’altrui sfera di libertà.

Non manca in dottrina chi riconduce i profili della petulanza e del biasimevole motivo all’elemento oggettivo del reato ampliando così il ventaglio delle ipotesi punibili.

Ci troviamo di fronte ad una sorta di “deroga” al principio generale secondo cui le contravvenzioni sono punibili indifferentemente a titolo di dolo o colpa (42 u.c., c.p.), richiedendosi, nel caso di specie, un qualcosa in più rispetto al dolo generico.

E’ chiaro che l’intento denigratorio o ingiurioso può, senz’altro, essere ricompreso fra i biasimevoli motivi richiamati dalla norma. Un errore nell’invio di un SMS, ad esempio, potrà escludere la punibilità (e quindi escluderà l’applicabilità della disciplina dell’aberratio ictus monolesiva) qualora il destinatario effettivo non avrebbe subito – dalla ricezione dello stesso SMS – alcuna molestia o disturbo (ad esempio per i rapporti personali con il soggetto agente) (Cass. pen., I sez., sent. n. 36225/2007).

I punti rilevanti ricavabili dal fatto enunciato in sentenza sono, sostanzialmente, due: il tipo di email contenente messaggi lesivi della dignità del convivente della destinataria; la quantità di messaggi inviati, ossia “uno”.

Per quanto riguarda la “quantità” la Suprema corte ha più volte ribadito che il 660 c.p. non integra un reato abituale in cui, perciò, è sufficiente anche un fatto isolato. Soltanto la giurisprudenza di legittimità più risalente – ormai superata da quella più recente – richiedeva, al fine di integrare il reato in questione, una pluralità di condotte.

Con riferimento, invece, al “medium”, ed in particolare all’ “uso del telefono” la giurisprudenza di legittimità si è più volte mostrata altalenante. Fax, SMS (Short Message Service), squilli “a vuoto” e chiamate senza risposta (Cass., I Sez. pen. 8068/2010) sono stati ritenuti utili a ritenere integrato l’uso del mezzo telefonico. Naturalmente non si potrebbe sostenere che uno “squillo a vuoto” rappresenti solo un tentativo di reato, posto che l’art. 56 c.p. esclude la configurabilità del tentativo con riferimento alle contravvenzioni.

Per quanto concerne l’uso del citofono si sono avute sentenze di segno opposto, anche se la sentenza in esame – in un obiter dictum – ribadisce che “l’azione perturbatrice dei due sistemi di telecomunicazione vocale (telefono e citofono) è perfettamente identica; le differenze tecniche tra telefonia e citofonia sono, sotto tale aspetto, assolutamente irrilevanti; e deve, pertanto, ribadirsi la interpretazione estensiva della disposizione penale”.

Per quanto riguarda l’uso delle email il giudice monocratico di Cassino ha ritenuto che anche la molestia a mezzo email sia suscettibile di integrare il reato di cui all’art. 660 c.p. in quanto “la e-mail viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono“.

Personalmente è un assunto che non mi convince, in quanto ancorato ad una concezione retrò della connessione ad internet.

La Cassazione, sul punto, e per evidenziare la differenza tra uso di email e uso di telefono, sostiene che “la modalità della comunicazione [email] è asincrona. L’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio.”. Prosegue: “l’invio di un messaggio di posta elettronica – esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale – non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo”.

La Suprema corte, pertanto, richiamando il principio del divieto di analogia in malam partem cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Bisogna evidenziare, tuttavia, che la motivazione della Suprema corte non tiene in alcun conto le ipotesi in cui il messaggio email procuri un’immediata interazione tra mittente e destinatario: si pensi a quelle ipotesi in cui il destinatario utilizzi sistemi di tipo “push mail” che consente una ricezione – pressoché immediata – dell’email attraverso uno smartphone o altro cellulare “di ultima generazione”. Qualora ci si trovi di fronte a tali sistemi, si potrebbe sostenere, tale giurisprudenza di legittimità in esame non costituirebbe un precedente “rilevante”.

Si potrebbe, però, obiettare che in queste ultime ipotesi la punibilità dell’agente discenderebbe dallo strumento utilizzato dal destinatario dell’email e non dal mezzo usato dallo stesso agente.

A seguire la motivazione della Cassazione ci si troverebbe di fronte al paradosso per cui se l’agente – utilizzando un computer – invia un’email (o una serie di email) che viene direttamente percepita dalla persona offesa tramite il suo smartphone con sistema push-mail (si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Push_email) allora potrà essere integrato il reato di cui all’art. 660 c.p..

Una ormai non recentissima sentenza della Cassazione precisa: “quello che l’art. 660 c.p. ha voluto incriminare non è tanto il messaggio molesto che il destinatario è costretto ad ascoltare (per telefono), quanto ogni messaggio (nel caso si riferisce agli SMS) che il destinatario è costretto a percepire, sia de auditu che de visu, prima di poterne individuare il mittente, perché entrambi i tipi di messaggi mettono a repentaglio la libertà e tranquillità psichica del ricevente” (sent. n. 28680/04).

E’ chiaro che la ratio della norma vuole evitare che un soggetto sia costretto a percepire segnali o messaggi che mettano a repentaglio la sua libertà e tranquillità psichica. Nel caso del push-mail non si avrebbe praticamente alcuna differenza con un SMS se non quella relativa al testo veicolabile.

E allora non avrebbe senso parlare di sincronia/asincronia nella ricezione del messaggio.

In conclusione ritengo che la decisione della Corte di cassazione sia ineccepibile con riferimento al rispetto del principio di legalità. Inoltre, se il giudice monocratico avesse riqualificato il fatto in contestazione come ingiuria in danno del destinatario dell’email (e non del coniuge) piuttosto che come molestia, probabilmente l’esito (sussistendo la condizione di procedibilità) sarebbe stato differente dall’assoluzione perché il fatto non costituisce reato (si veda in materia la sent. Cass. pen., I sez., 18449/05 e, anche, Cass. pen., V sez., 38197/2008).

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Nasce il Blog dell’Intergruppo Parlamentare 2.0

5 maggio 2009

Noto con piacere il nascere di una bella iniziativa e ne pubblico il link: http://camere2punto0.wordpress.com/
Scopo dell’Intergruppo 2.0 è quello di promuovere un confronto tra politica, imprese e cittadini sul Web 2.0 ed i suoi strumenti, al fine di sfruttarne al meglio le opportunità per l’intero sistema Italia in termini di sviluppo economico, culturale e democratico: prima di legiferare bisogna capire e dialogare.

Speriamo che si acuisca in maniera consapevole l’attenzione dei nostri parlamentari sulle questioni della “rete”!

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DPCM 31/09 – Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

7 aprile 2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista  la  legge  22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto  il  regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 18 maggio 1942, n. 1369;
Visto  l’articolo  181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto  dall’articolo  10  della  legge  18  agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Societa’ italiana degli autori e degli editori (SIAE);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 febbraio 2009;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1. Ambito di applicazione

1.Il  presente  regolamento  disciplina,  ai  sensi dell’articolo 181-bis  della  legge  22  aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge  18  agosto  2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi   comprese   le   dichiarazioni  identificative  sostitutive  del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo  articolo  181-bis  prodotti successivamente all’entrata in vigore della legge n. 248/2000, nonche’ la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Societa’ italiana degli autori e degli editori (SIAE).
2.Sono  legittimamente  circolanti,  ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la  data  di  entrata  in  vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purche’   conformi   alla   legislazione  previgente  in  materia  di contrassegno e  di  tutela  del diritto d’autore, nonche’ i supporti prodotti  dopo l’entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi  alle  disposizioni  regolamentari  di  cui  al  decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296.

Leggi il resto dell’articolo »

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Un presupposto sbagliato crea leggi inique!

23 marzo 2009

Grazie a GliEletti.it per il video…

Gabriella Carlucci: “Io l’unica cosa che trovo negativa, in questo momento, osservando soprattutto come viene utilizzato lo strumento di Internet, è che in Internet tutti possono dire le proprie idee… e questo è bellissimo, però tutti possono anche offendere, mettere a pubblico ludibrio, senza, in nessun modo essere toccati dalle leggi dello Stato. Faccio un esempio: in Italia la diffamazione a mezzo stampa o la diffamazione a mezzo televisivo viene punita, anche molto severamente. Tutto questo, invece, non esiste in Internet. Internet è un territorio assolutamente libero e privo di regole e io ritengo che questo non sia giusto”.

Non ci si aspetterebbe una simile dichiarazione da chi ha fatto anche una proposta di legge in materia “Internettiana”.

Per la Carlucci Internet è un territorio assolutamente libero e privo di regole. E questo è un errore grossolano. Anche perché l’esempio preso dalla Carlucci -- quello della diffamazione online -- non calza assolutamente.

Probabilmente avrà letto en passant dell’ultima sentenza della Cassazione su blog e stampa (Link alla sentenza), e casomai si è lasciata trarre in errore da qualche titolo enfatico tipo “i blog non possono essere accostati alla stampa” o simili.

Vediamo insieme, ad esempio, cosa dice l’art. 595 del codice penale.

Art. 595. (Diffamazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [ingiuria ndr], comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Concentriamo l’attenzione sul terzo comma. Il “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” non si riferisce, ovviamente, alla reclame o agli spot… Altro mezzo di pubblicità è, ad esempio, proprio Internet!

Ecco allora che la “legge dello Stato” prevede già una sanzione penale (equiparata a quella prevista per la diffamazione a mezzo stampa) anche per le diffamazioni commesse a mezzo tv, a mezzo radio… ed anche a MEZZO INTERNET!! E non è certo una scoperta.

Lettura consigliata: Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 31392 del 1 luglio 2008.

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A proposito di reati informatici…

13 marzo 2009

Ogni tanto è giusto fare un po’ di autopromozione! Ecco quindi un suggerimento editoriale:

http://www.giappichelli.it/home/978-88-7524-158-2,7524158.asp1

I nuovi reati informatici

I nuovi reati informatici

CUNIBERTI MARCO – GALLUS GIOVANNI BATTISTA – MICOZZI FRANCESCO PAOLO – (Curatori) DEMARCHI PAOLO GIOVANNI

I nuovi reati informatici.
a cura di Paolo Giovanni Demarchi
2009 – pp. XVI-164 – € 19,00 – ISBN 978-88-7524-158-2

Primo commento alla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa, del 23 novembre 2001, sulla criminalità informatica: il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche che estende la portata del reato informatico a tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.
- Un instant book, scritto con competenza da autorevoli giuristi, dotati di particolari esperienze specifiche, strumento utilissimo nella prima applicazione dei nuovi istituti.

Prefazione di Enrico Costa. – Premessa del curatoreXI. – Capitolo 1: Ratifica ed esecuzione. – Capitolo 2: Le modifiche al codice penale e al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. – Capitolo 3: Le modifiche al codice di procedura penale e al codice di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. – Capitolo 4: Disposizioni finali. – Appendice normativa.
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Intervista su periodicoitaliano.info

13 marzo 2009

E’ uscita oggi una mia intervista sul sito http://periodicoitaliano.info
La riporto qui di seguito…

Francesco Paolo Micozzi,
avvocato del Foro di Cagliari, si occupa di diritto penale, diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie. Membro del consiglio direttivo del Circolo dei Giuristi Telematici e del comitato esecutivo dell’Istituto per le Politiche dell’Innovazione, é coautore, insieme ai colleghi M. Cuniberti e G.B. Gallus, del testo recentemente pubblicato per i tipi della Giappichelli dal titolo “I nuovi reati informatici”.

A lui rivolgiamo un’intervista allo scopo di ottenere un chiarimento tecnico-legale in merito alla nuova proposta di legge: la ddl Carlucci, che in questo periodo sta facendo tanto discutere dentro e fuori la rete.

Il problema della pedofilia è un fatto grave che va sicuramente affrontato, ma è giusto dare la colpa solo ad internet ed alla rete?

E’ difficile parlare di pedopornografia. E’ difficile perché è un argomento che offre molti spunti demagogici. Non c’è bisogno di dichiararsi apertamente contrari alla pedopornografia. Tutte le persone sane di mente sono contrarie alla pedopornografia o alla pedofilia in genere. Il problema è un altro. Il vero problema si crea quando si introduce la parola “pedopornografia” in un discorso che niente ha a che vedere con essa, ma viene unicamente utilizzato come “ariete”. In tal modo si convince l’interlocutore della bontà di introdurre “qualcos’altro”(qualunque cosa esso sia) purché sia contrario alla pedofilia!

Occorre prestare un minimo d’attenzione al testo del ddl “Carlucci” per comprendere, realmente, quale sia la sua intima essenza. Nel testo non si parla dei reati di pedofilia o pedopornografia, vi è unicamente il riferimento (art. 2, primo comma) ad un divieto di “effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in maniera anonima”. Ritengo che, ai fini interpretativi, sia un interessante punto di partenza ciò che lo stesso on. Carlucci dichiara sul suo blog. Sostiene l’onorevole: “Non possiamo continuare a permettere che orchi travestiti da agnellini, sfruttando l’anonimato assicurato dalla rete, utilizzino Internet per adescare giovani prede. Il caso del professionista di una cittadina vicino Napoli, arrestato ieri con l’accusa di aver adescato una minorenne offrendo false generalità e fingendosi suo coetaneo, lo dimostra drammaticamente.”.

Si parla di anonimato o di “sostituzione di persona”? E… l’indirizzo IP della persona che si è “finta minorenne” non è forse sufficiente a consentirne l’individuazione?

Occorre tenere ben distinti i concetti di “irrintracciabilità” e “anonimato”.

Evidentemente il concetto di anonimato descritto dall’on. Carlucci nel suo blog non è lo stesso concetto di “anonimato” al quale ho pensato leggendo la norma. Invero la norma, così come è posta, ha un ventaglio applicativo estremamente ampio. Tanto ampio da coprire anche condotte, di per sé stesse, del tutto lecite.

Cosa significa che non si può introdurre in rete un contenuto in forma anonima?
Che i navigatori saranno dotati di una carta d’indentità elettronica da esibire a ogni piè sospinto? Oppure sarà vietato utilizzare anonymizer, TOR o, in genere, la cifratura dei dati? E tale divieto di navigare in modo anonimo in rete da quale tipo di sanzione è sostenuto? Se navigo in modalità anonima sarò per ciò stesso punibile?
Ebbene personalmente non riesco a attribuire un senso, da un punto di vista “tecnico-informatico”, a questa disposizione.

Sarebbe necessario che il Legislatore, prima di approntare norme di scarsa utilità pratica e di impossibile realizzazione tecnica, si avvicinasse meglio all’ambiente che intende “regolamentare”. A tal punto saluto con favore l’iniziativa dell’Istituto per le Politiche dell’Innovazione tesa a fornire ai nostri politici il sostegno di alcuni tra i massimi esperti nazionali in ambito ICT, mediante una serie di seminari programmati (Rif. http://internetperparlamentari.org).

Quale è secondo lei lo scopo reale di questo DDL?

Si tratta evidentemente di un’ulteriore tentativo di introdurre un rafforzamento della tutela dei diritti di “proprietà intellettuale” nell’incuranza di diritti che meriterebbero maggior rispetto. E ciò è comprensibile anche a sol considerare le parole del “padre morale” della legge (come correttamente segnalato da Guido Scorza), ovvero da Davide Rossi, presidente di Univideo, il quale, nel recente incontro tenutosi a Roma (15 gennaio 2009) ha manifestato il suo pensiero: “personalmente penso che internet non serva all’umanità” (si veda http://www.youtube.com/watch?v=3HabNofBVNo).
Ebbene penso che si stia compiendo uno sbilanciamento nella scala degli interessi costituzionalmente rilevanti. Alcuni interessi stanno ricevendo una tutela maggiore di quella che, invece, spetterebbe loro.
Inoltre pare l’ennesimo provvedimento propagandistico volto a far breccia sull’opinione pubblica, piuttosto che soddisfare una effettiva esigenza normativa, peraltro già coperta da vigenti norme specifiche.
E’ bene che i politici si interroghino sulla reale necessità di questo “impianto” normativo.

Serve davvero una legge come quella proposta dall’Onorevole Carlucci per fermare un movimento come quello della pedofilia?

No. Le leggi per combattere la pedopornografia esistono già nel nostro codice penale. E sono ampiamente applicabili – ovviamente – anche nelle ipotesi in cui lo scambio o il download del materiale illecito avvenga tramite la rete internet.

E’ sconfortante per un giurista trovarsi ad aver a che fare con norme scritte male e non coordinate con le norme già esistenti nell’Ordinamento.
Mi domando, ad esempio, che senso abbia una norma (art. 2 comma IV del ddl) che “in relazione alle violazioni concernenti le norme a tutela del Diritto d’Autore” (si noti l’enfasi data dal maiuscolo, ndr.) preveda che si applichino “senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni”. Non ha alcun senso. E non modifica, di certo, la forza normativa della L. 633/41.

Cosa sfugge ai molti che invece non ritengono per nulla pericolosa questa nuova legge?

Oltre a tutte le implicazioni in termini di perdita di libertà della riservatezza dei milioni di onesti navigatori in rete, sfugge anche una frase che Cesare Beccaria, nel suo “Dei delitti e delle pene” attribuisce al Montesquieu: “Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità è tirannica”

Quali sono secondo lei gli aspetti che dovrebbero essere considerati nella stesura di una legge simile?

Riterrei che una legge simile non debba mai nascere. In primis perché non aggiunge all’Ordinamento alcuno strumento per la repressione dei reati che già non esista, in secondo luogo perché introduce un divieto che ha come contraltare la possibilità che si concretizzi il “controllo dei contenuti”, e, non ultimo, forme di censura preventiva e fortemente lesive del diritto alla riservatezza dei consociati.
Mi piace richiamare un brillante testo del Prof. Stefano Rodotà – una vera colonna portante in materia – secondo il quale “la pedofilia non è sicuramente una questione da prendere sotto gamba, ma ciò che turba è che è diventata l’occasione o il pretesto per far nascere forme di censura e di controllo di comportamenti individuali, che non è detto che siano necessariamente pericolosi. E quindi certamente questa può essere una strada per restringere la libertà su Internet” (http://www.repubblica.it/online/internet/mediamente/rodota/rodota.html).

E’ giustificato a suo avviso il “rumore” nella rete che ha “paura” di una legge che possa diventare “censura assoluta”?

Assolutamente si. Sono perfettamente d’accordo con il Prof. Rodotà che ho appena citato.

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Il ddl C.2195 “CARLUCCI” – Disposizioni per assicurare la tutela della legalità nella rete internet e delega al Governo per l’istituzione di un apposito comitato presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

9 marzo 2009

PROPOSTA DI LEGGE PER “INTERNET TERRITORIO DELLA LIBERTA’, DEI DIRITTI E DEI DOVERI

Articolo 1

La presente legge si applica a tutte le attività di accesso alla rete internet effettuate a partire da – e per il tramite di – apparati informatici e infrastrutture fisicamente presenti nel territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 2

1. E’ fatto divieto di effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima.

2. I soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o indentificabili, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1 sono da ritenersi responsabili – in solido con coloro che hanno effettuato le pubblicazioni anonime – di ogni e qualsiasi reato, danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di terzi o dello Stato.

3. Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l’applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti.

4. In relazione alle violazioni concernenti norme a tutela del Diritto d’Autore, dei Diritti Connessi e dei Sistemi ad Accesso Condizionato si applicano, senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni.

Articolo 3

1. Ferme restando le attribuzioni della Magistratura penale, civile e amministrativa, nonchè le funzioni degli organismi indipendenti di controllo già operativi, che in nessun modo vengono modificate, Governo è delegato a istituire, presso l’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il “Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet”. Il Comitato è composto 9 Membri così designati: 3 Membri indicati dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (secondo procedure e modalità da definirsi a cura della stessa Autorità). 2 Magistrati ordinari, designati dal CSM 1 Magistrato amministrativo designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 1 esperto di settore indicato dalla Siae (Società Italiana degli Autori e degli Editori). 2 esperti di settore indicati dalla Confindustria. A tale organismo potranno essere inviate segnalazioni in forma riservata o pubblica. E ad esso potranno essere sottoposti – per una valutazione tecnica e per la creazione di un repertorio casistico – gli atti giudiziari, ivi compresi gli esposti, le denunzie e le querele, relativi a tematiche di competenza. Il Comitato potrà inoltre essere fatto oggetto di interrogazioni e interpellanze preventive in relazione a dubbi interpretativi riguardanti leggi e regolamenti.

2. Il Comitato resta in carica 3 anni. Il Presidente sarà indicato dal Presidente della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3. Il Comitato dovrà predisporre una relazione introduttiva della propria attività inquadrando i temi fondamentali e indicando i punti prioritari della propria missione. Tale relazione dovrà essere approvata dal Consiglio della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Ogni sei mesi verrà emesso un rapporto sull’avanzamento delle attività e un aggiornamento sui casi di maggiore interesse sottoposti al Comitato.

4. Il Comitato ha titolo per emettere quattro diverse tipologie di atti: a. Raccomandazioni; b. Note interpretative in merito alle norme relative alla rete Internet; c. Pareri non vincolanti in merito alla messa in opera di misure preventive o cautelari; d. Relazioni alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Se richiesto dalle parti interessate, solo su materie di natura civilistica, e a spese delle stesse, il Comitato potrà svolgere attività arbitrale e di mediazione ai fini della messa in opera di accordi intercategoriali o di codici di condotta condivisi.

5. Il regolamento interno del Comitato, predisposto a cura degli uffici tecnici Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla base delle indicazioni pervenute dai membri del Comitato, dovrà essere approvato dalla Consiglio della stessa.

Articolo 4

La legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro tale termine gli operatori di cui all’articolo 1 adeguano le modalità di accesso alla rete internet da esse garantito a quanto prescritto dalla presente legge. L’effettiva costituzione e messa in attività del Comitato dei cui all’art. 3 e seguenti non influisce sulla applicabilità delle norme cui agli Articoli 1, 2 e 4.


Si legga di seguito un commento dell’on. Carlucci, pubblicato sul suo blog all’indirizzo:

http://www.gabriellacarlucci.it/2009/02/25/pedofilia-occorre-combattere-lanonimato-in-rete/

“Non possiamo continuare a permettere che orchi travestiti da agnellini, sfruttando l’anonimato assicurato dalla rete, utilizzino Internet per adescare giovani prede. Il caso del professionista di una cittadina vicino Napoli, arrestato ieri con l’accusa di aver adescato una minorenne offrendo false generalità e fingendosi suo coetaneo, lo dimostra drammaticamente. Dietro nickname fantasiosi spesso si nascondono terribili pericoli per i nostri figli. Per questo ho presentato una proposta di legge che, implicando l’obbligo della tracciabilità di chi pubblica e di cosa viene pubblicato su Internet,  impedisca di fatto il ripetersi di casi analoghi. Davvero non comprendo il polverone di polemiche sollevato da questa mia proposta. Chi non ha nulla da nascondere non deve temere nulla dall’approvazione della mia legge. Del resto non possiamo più sopportare che uno strumento magnifico come la rete venga utilizzato da pericolosi criminali per i loro loschi traffici spesso purtroppo a sfondo sessuale.”

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Breve commento al DDL C.2188 – “Barbareschi”

25 febbraio 2009

Vi sono dei principi fondamentali nel nostro Ordinamento che hanno raggiunto una certa maturità ed affinamento nel corso dei secoli. Ma tali conquiste sociali hanno richiesto, oltre ad un notevole tempo, anche un sacrificio in termini di vite umane. Mirabile esempio di tale risultato lo ritroviamo nella nostra Carta costituzionale. Ogni parola in essa contenuta è stata meditata a fondo, ed infine partorita da menti illuminate.
A nessuno dei politici in Parlamento verrebbe – almeno spero – in mente di calpestare una sola di tali conquiste. E quando ciò avviene la Corte costituzionale ha il compito di “rimettere” le cose a posto.
Ultimamente ho avuto modo di notare l’affastellarsi di disegni di legge – in materia di cyberspazio – dagli effetti potenzialmente nefasti per quelle conquiste di libertà e per quei principi fondamentali del moderno vivere civile (in primis penso alla libertà di espressione).

I pericoli derivano da una generalizzata scarsa dimestichezza con le regole del cyberspazio e dell’ICT in genere.
Strano ma vero! Legiferare in modo acritico su una materia sconosciuta determina l’insorgere di una situazione d’ingiustizia. E’ un’evoluzione del brocardo… incivile nisi tota lege perspecta. Non è più sufficiente conoscere le leggi vigenti per creare nuove norme o novellarne di vecchie. E’ necessario anche conoscere a fondo un ambiente “nuovo” che presenta peculiarità ed ingranaggi differenti da quelli che muovono la “vita reale”.
Però, il fatto che il cyberspazio non debba essere un luogo dove tutto è consentito non si deve tradurre nell’esigenza che sia il luogo dove tutto è vietato!

Non posso concordare sul fatto che tra gli illeciti che “possono avvenire attraverso la rete sono molti: innanzitutto la violazione delle norme sul diritto d’autore” (Barbareschi). Nella mente del Legislatore non vi deve essere “innanzi tutto” l’interesse economico di pochi, ma la libertà e la dignità di molti. “Innanzi tutto” sarebbe il caso di considerare i reati contro l’infanzia e contro tutti i soggetti più deboli.

L’on. Barbareschi, dal suo blog, rassicura gli Italiani: “il mio compito era quello di cominciare a parlarne e capire come migliorare questo testo”. Per questo “compito” era necessario proporre un disegno di legge? O meglio un progetto di legge di legge-delega.

L’on. Barbareschi prosegue: “Oggi viviamo una situazione di assoluto caos legislativo e la proposta di legge di cui sono primo firmatario vuole riempire un vuoto normativo e cercare di mettere ordine, tenendo in considerazione ogni singolo aspetto, per una materia difficile e in continua evoluzione.”. Barbareschi ha ragione a dire che si tratta di una materia difficile ed in continua evoluzione, ma la soluzione proposta non pare certo andare nella giusta direzione.
Come ho già avuto modo di segnalare nell’incontro presso il Centro NEXA di Torino, lo scorso 11 febbraio, un gruppo di studiosi olandesi nel loro paper intitolato “Pirates and Samaritans: A decade of measurements on peer production and their implications for net neutrality and copyright”, ha colto in pieno le linee direttrici sulle quali deve necessariamente scorrere l’evoluzione normativa delle norme in tema di diritto d’autore. Gli studiosi olandesi Pouwelse, Garbacki, Epema e Sips osservano le modalità di fruizione degli strumenti offerti dalla rete nel corso degli anni. Ed evidenziano che gli strumenti a disposizione dei cybernauti –  anche in considerazione del fatto che nel giro di due anni le connessioni in darknet consentiranno una velocità di trasmissione identica alle connessioni in chiaro – influiranno necessariamente sulle logiche di mercato legate al multimedia in genere. Su questo punto si veda anche M. RICOLFI, Copyright Policy for digital libraries in the context of the i2010 strategy.

Le logiche del mercato prevedono che sia l’imprenditore ad “adattarsi” all’ambiente circostante. E’, invece, inconcepibile che attraverso la minaccia di una sanzione – di qualsiasi tipo essa sia – si voglia consentire agli imprenditori del multimediale di continuare ad adottare vecchi strumenti di mercato in un ambiente totalmente nuovo ed incompatibile con tali logiche. Le logiche tradizionali, infatti, dimostreranno la loro inadeguatezza e condurranno a morte certa gli imprenditori “old style”.

Spetta agli stakeholders del mercato multimediale adeguare le proprie offerte al mutare della situazione attuale. Si tratta, sostanzialmente, di una “guerra” che deve combattersi con le armi del marketing e non con quelle delle norme sanzionatorie. Il ddl proposto, invece, pare andare in senso opposto: un utilizzo dei vecchi strumenti sanzionatori a sostegno di logiche di mercato sorpassate ed ormai sterili.

Leggo il ddl e cerco di cogliere alcuni aspetti.

Art. 1. (Princìpi generali).1. L’immissione e la fruizione delle opere dell’ingegno o di loro parti nelle reti telematiche è disciplinata dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalle disposizioni della presente legge.

Un principio generale che ha il sapore dell’ovvio. Tuttavia è anche ovvio che in caso di contrasto tra una norma prevista nel presente ddl (qualora assurgesse a rango di norma primaria del nostro Ordinamento) e quella contenuta nella L. 633/41, prevarrebbe – in quanto lex posterior – la prima (fatte le dovute precisazioni in tema di successioni di norme nel tempo).

Art. 2. (Costituzione di piattaforme telematiche).1. Lo Stato incentiva la realizzazione di piattaforme telematiche per l’immissione e per la fruizione legittime e gratuite delle opere dell’ingegno. I prestatori di servizi della società dell’informazione che realizzano le citate piattaforme telematiche compensano i detentori dei diritti d’autore relativi alle opere dell’ingegno diffuse per il loro tramite attraverso introiti pubblicitari e di sponsorizzazione realizzati mediante le piattaforme stesse.

A leggere le parole del deputato Barbareschi mi viene da pensare che questa sorta di “piattaforme telematiche” siano rappresentate da particolari Service Provider sovvenzionati da soggetti pubblici attraverso i quali regolamentare la fruizione “legittima e gratuita” (per gli utenti finali) di opere dell’ingegno. A voler pensar male direi che l’immissione e l’utilizzo legittimo e gratuito può sicuramente prescindere dalla creazione di nuovi soggetti “distributori” di contenuti.
Si potrebbe anche pensare che in tal modo sarà più agevole addossare agli ISP quei compiti da controllore finora sempre esorcizzati. Oltretutto occorre considerare che questo è il trend di tutte le più recenti proposte di legge: colpirne uno (ISP) a causa dell’impossibilità di ferirne milioni (utenti della rete, o “prosumers”).

Apparentemente si tratterebbe di un nuovo sistema di gestione dei diritti sulle opere dell’ingegno. A ben vedere, invece, si tratta di una canalizzazione delle attività “lecite” di file sharing verso soggetti predefiniti che si porrebbero quali unici legittimati a fungere da vetrine telematiche di opere digitali.

Art. 3. (Delega al Governo).1. Per i fini di cui all’articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la disciplina dell’istituzione di piattaforme telematiche nazionali, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 2 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

Il ddl manifesta, con l’art. 3, l’intenzione di assurgere a legge-delega per una successiva normativa di produzione governativa. L’art. 76 della Costituzione regola le ipotesi in cui il Parlamento possa delegare al Governo l’adozione di norme aventi valore di legge ordinaria. Tale articolo recita testualmente: “L’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.”.

a) inquadramento della normativa nei princìpi generali e negli istituti del diritto d’autore vigenti a livello internazionale, comunitario e nazionale;

Anche questo punto mi sembra sufficientemente ovvio. Occorre notare (cfr. Giovanni Battista Gallus nell’intervento presso il Centro NEXA) che dopo aver enunciato il principio generale di rispetto della normativa comunitaria, il ddl contraddice se stesso nel punto in cui prevede l’introduzione di una diretta responsabilità a carico degli ISP, in totale contraddizione dei profili della direttiva comunitaria 2000/31/CE (oltre che del d.lgs. 70/2003).

b) rispetto delle normative internazionali e comunitarie concernenti il commercio elettronico;

Questo più che ovvio… è già previsto a livello costituzionale.

c) salvaguardia e incentivazione dell’attività produttiva e industriale dei prestatori di servizi della società dell’informazione;

Occorre in primo luogo domandarsi chi siano i “prestatori di servizi della società dell’informazione”.  Si tratta di termini comuni e che ritroviamo nelle direttive europee 98/34/CE,  98/48/CE e, da ultimo, 2000/31/CE. Dal combinato disposto delle norme appena enunciate comprendiamo che per servizio si intende “qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza (ovvero senza la presenza simultanea delle parti), per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”. Il prestatore di questi servizi, invece, può essere rappresentato da una persona fisica o da una persona giuridica.

E’ agevole comprendere, tuttavia, che sebbene il “soggetto” richiamato dalle lettere c) e d) del presente ddl possa apparire identico, occorre fare una necessaria differenziazione. Nel primo caso (lett. c) posto il tenore della norma pare che ci si riferisca a quei soggetti portatori degli interessi legati alla attività “produttiva ed industriale”.
Nel secondo caso, invece, tale “soggetto” rappresenta coloro che avrebbero, di fatto, la possibilità di evitare – almeno con riferimento ad una collettività stanziata su un territorio limitato – che i soggetti di cui al punto c) subiscano limitazioni nell’attività produttiva ed industriale.

d) attribuzione di specifici profili di diretta responsabilità civile, amministrativa e penale all’operato dei prestatori di servizi della società dell’informazione;

Non viene esplicitamente affermato per quali specifiche ipotesi il Governo dovrebbe predisporre i profili di diretta responsabilità civile, amministrativa e penale (si ponga l’attenzione sulla “e” cumulativa delle responsabilità). La legge delega è carente sotto il profilo della determinatezza dell’oggetto, consegnando, di fatto, all’autorità governativa una potestà normativa sostanzialmente illimitata. Però, la lettura della relazione fatta dall’on. Barbareschi all’atto della presentazione del ddl alla Camera dei Deputati può chiarire meglio questo punto. Si legge: “Tra le particolarità del mezzo che rendono estremamente difficile l’applicazione della normativa riferita ai mezzi d’informazione tradizionali possiamo senz’altro citare la delocalizzazione, che pone problemi d’identificabilità dei soggetti oltre che di giurisdizione, le grandi possibilità di anonimato concesse agli utenti e le modalità peculiari di pubblicazione dei materiali”.  Delocalizzazione, anonimato e semplicità di condivisione in rete sono elementi sui quali i “prestatori della società dell’informazione” secondo il significato attribuitogli dalla lett. d), possono “fare qualcosa”. Parliamo di ISP. Agli Internet Service Provider, secondo questo modo di vedere, si potrebbe attribuire l’ingrato compito di cerberi della rete e di moralizzatori dei propri utenti. Il tema dell’anonimato in rete ritorna quasi come un’eco della proposta di legge “Carlucci”.

e) massima diffusione del prodotto intellettuale nazionale e comunitario;

Deve prevedersi la maggiore diffusione di prodotto intellettuale nazionale e comunitario?

f) massima accessibilità delle opere dell’ingegno da parte degli utilizzatori delle piattaforme telematiche;

In questo punto ci si riferisce forse alla possibilità di condividere i contenuti digitali senza alcuna restrizione?

g) adeguata remunerazione dei titolari dei diritti d’autore sulle opere dell’ingegno immesse, circolanti e fruite tramite le piattaforme telematiche, anche attraverso l’attribuzione di specifiche funzioni alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in ordine alla gestione dei corrispondenti diritti d’autore e dei relativi diritti di utilizzazione economica;

h) previsione dell’attribuzione di obblighi di controllo e di rendicontazione a carico dei prestatori di servizi della società dell’informazione operanti sulle piattaforme telematiche ai fini di una corretta attribuzione delle remunerazioni ai corrispondenti titolari dei diritti d’autore sulle opere dell’ingegno;

Adeguatezza della remunerazione; corretta attribuzione delle remunerazione. Si vuol creare un sistema in cui la remunerazione dei titolari “dei diritti d’autore e dei relativi diritti di utilizzazione economica” sia proporzionato all’immissione, circolazione e fruizione delle opere medesime attraverso la rete. Secondo un’interpretazione “autentica” fornita dallo stesso Barbareschi, per “remunerazione adeguata” deve intendersi una “remunerazione non simbolica”. In questo punto si vogliono attribuire ulteriori funzioni alla SIAE.

i) attribuzione di poteri di controllo alle autorità di Governo e alle Forze di polizia per la salvaguardia del rispetto di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume, inclusa la tutela dei minori, nelle piattaforme telematiche;

Questi poteri esistono già. A meno di non volerne prevedere di più stringenti.

l) previsione di sistemi sanzionatori prevalentemente di natura civile e amministrativa, nonché di natura penale per i casi di più gravi violazioni, intendendo per tali non solo quelle di interessi maggiormente rilevanti, ma anche quelle caratterizzate da ripetitività, abitualità e professionalità, con particolare riferimento al settore economico e tributario.

Si evidenzia la necessità di prevedere sanzioni per i fruitori “scorretti” degli strumenti offerti dalla rete. Benché secondo Barbareschi “la presente proposta di legge intende disciplinare la diffusione telematica delle opere dell’ingegno, non attraverso una censura «a 360 gradi» del web, ma mediante una serie di disposizioni che offrano la possibilità di un nuovo sistema rispettoso dei princìpi e degli istituti del diritto d’autore, in osservanza dei trattati internazionali e delle direttive comunitarie in materia”, tuttavia pare che il testo del ddl proceda in direzione diametralmente opposta.

Manca, inoltre, nel caso di specie una previsione relativa all’individuazione dei criteri di efficacia, dissuasività e proporzionatezza delle sanzioni rispetto alle condotte “illecite”.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Il medesimo decreto legislativo è adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Il primo periodo è ovvio.

Il secondo paragrafo riguarda le modalità secondo cui il Governo dovrà costruire la legge delegata. Si richiede, per l’adozione del decreto legislativo delegato, innanzitutto il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari “competenti per materia” oltre all’audizione della Conferenza Stato-città unificata con la Conferenza Stato-regioni. Tuttavia i pareri di cui sopra non sono ostativi all’adozione della legge delegata qualora non pervengano al Governo entro sessanta giorni dalla richiesta.
Non è prevista, invece, l’audizione degli altri soggetti coinvolti, come, ad esempio, gli Internet Service Provider. E ciò sebbene, a titolo meramente personale, l’on. Barbareschi si dimostri pronto ad “accogliere il contributo di tutti: associazioni, provider, authority”. La certezza del fatto che la legge delegante non preveda la necessaria audizione di tali soggetti è confermata dal fatto che lo stesso on. Barbareschi spera che essi “chiedano audizione in commissione per capire insieme come redigere la legge”. Sarebbe stato, forse, preferibile consultare gli attori della scena ICT italiana già prima della ideazione del presente ddl.

3. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

In conclusione, sebbene sia apprezzabile lo sforzo teso a ricercare una soluzione che consenta lo sfruttamento economico delle opere mediante l’individuazione di una differente fonte di guadagno (dove la remunerazione derivante dalla pubblicità consenta un ricavo ai titolari dei diritti di utilizzazione economica delle opere protette, senza che questo venga addossato agli utenti finali), tuttavia il pericolo di limitazione delle libertà fondamentali degli stessi utenti finali resta molto elevato. E tale pericolo è determinato, essenzialmente, dal fatto che questo ddl sembra avere come unico obiettivo quello di sostenere economicamente l’industria basata sullo sfruttamento delle “opere protette” e di garantirle una remunerazione “non simbolica”, ma adeguata.

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DDL “Barbareschi” sulla diffusione telematica delle opere dell’ingegno

19 febbraio 2009

Di seguito si riporta il DDL “Barbareschi” (C.2188), che era stato inizialmente attribuito alla SIAE (vedi articolo su PuntoInformatico).

Art. 1. (Princìpi generali).1. L’immissione e la fruizione delle opere dell’ingegno o di loro parti nelle reti telematiche è disciplinata dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2. (Costituzione di piattaforme telematiche).1. Lo Stato incentiva la realizzazione di piattaforme telematiche per l’immissione e per la fruizione legittime e gratuite delle opere dell’ingegno. I prestatori di servizi della società dell’informazione che realizzano le citate piattaforme telematiche compensano i detentori dei diritti d’autore relativi alle opere dell’ingegno diffuse per il loro tramite attraverso introiti pubblicitari e di sponsorizzazione realizzati mediante le piattaforme stesse.

Art. 3. (Delega al Governo).1. Per i fini di cui all’articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la disciplina dell’istituzione di piattaforme telematiche nazionali, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 2 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) inquadramento della normativa nei princìpi generali e negli istituti del diritto d’autore vigenti a livello internazionale, comunitario e nazionale;

b) rispetto delle normative internazionali e comunitarie concernenti il commercio elettronico;

c) salvaguardia e incentivazione dell’attività produttiva e industriale dei prestatori di servizi della società dell’informazione;

d) attribuzione di specifici profili di diretta responsabilità civile, amministrativa e penale all’operato dei prestatori di servizi della società dell’informazione;

e) massima diffusione del prodotto intellettuale nazionale e comunitario;

f) massima accessibilità delle opere dell’ingegno da parte degli utilizzatori delle piattaforme telematiche;

g) adeguata remunerazione dei titolari dei diritti d’autore sulle opere dell’ingegno immesse, circolanti e fruite tramite le piattaforme telematiche, anche attraverso l’attribuzione di specifiche funzioni alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in ordine alla gestione dei corrispondenti diritti d’autore e dei relativi diritti di utilizzazione economica;

h) previsione dell’attribuzione di obblighi di controllo e di rendicontazione a carico dei prestatori di servizi della società dell’informazione operanti sulle piattaforme telematiche ai fini di una corretta attribuzione delle remunerazioni ai corrispondenti titolari dei diritti d’autore sulle opere dell’ingegno;

i) attribuzione di poteri di controllo alle autorità di Governo e alle Forze di polizia per la salvaguardia del rispetto di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume, inclusa la tutela dei minori, nelle piattaforme telematiche;

l) previsione di sistemi sanzionatori prevalentemente di natura civile e amministrativa, nonché di natura penale per i casi di più gravi violazioni, intendendo per tali non solo quelle di interessi maggiormente rilevanti, ma anche quelle caratterizzate da ripetitività, abitualità e professionalità, con particolare riferimento al settore economico e tributario.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Il medesimo decreto legislativo è adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

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Slide dell’incontro presso il Centro NEXA di Torino.

17 febbraio 2009

Riporto il link alle slide della presentazione dello scorso 11 febbraio presso il Centro NEXA di Torino. Gli argomenti affrontati: Filtraggio della rete; il caso TPB; il ddl D’Alia sull’oscuramento dei siti web; Comitato tecnico contro la pirateria audiovisiva; le considerazioni di un gruppo di studiosi olandesi sulla necessaria evoluzione del diritto d’autore; le libertà digitali secondo la Corte Costituzionale tedesca in una recente sentenza.

Clicca qui per scaricare le slide!

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