Un presupposto sbagliato crea leggi inique!
23 marzo 2009
Grazie a GliEletti.it per il video…
Gabriella Carlucci: “Io l’unica cosa che trovo negativa, in questo momento, osservando soprattutto come viene utilizzato lo strumento di Internet, è che in Internet tutti possono dire le proprie idee… e questo è bellissimo, però tutti possono anche offendere, mettere a pubblico ludibrio, senza, in nessun modo essere toccati dalle leggi dello Stato. Faccio un esempio: in Italia la diffamazione a mezzo stampa o la diffamazione a mezzo televisivo viene punita, anche molto severamente. Tutto questo, invece, non esiste in Internet. Internet è un territorio assolutamente libero e privo di regole e io ritengo che questo non sia giusto”.
Non ci si aspetterebbe una simile dichiarazione da chi ha fatto anche una proposta di legge in materia “Internettiana”.
Per la Carlucci Internet è un territorio assolutamente libero e privo di regole. E questo è un errore grossolano. Anche perché l’esempio preso dalla Carlucci -- quello della diffamazione online -- non calza assolutamente.
Probabilmente avrà letto en passant dell’ultima sentenza della Cassazione su blog e stampa (Link alla sentenza), e casomai si è lasciata trarre in errore da qualche titolo enfatico tipo “i blog non possono essere accostati alla stampa” o simili.
Vediamo insieme, ad esempio, cosa dice l’art. 595 del codice penale.
Art. 595. (Diffamazione)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [ingiuria ndr], comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Concentriamo l’attenzione sul terzo comma. Il “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” non si riferisce, ovviamente, alla reclame o agli spot… Altro mezzo di pubblicità è, ad esempio, proprio Internet!
Ecco allora che la “legge dello Stato” prevede già una sanzione penale (equiparata a quella prevista per la diffamazione a mezzo stampa) anche per le diffamazioni commesse a mezzo tv, a mezzo radio… ed anche a MEZZO INTERNET!! E non è certo una scoperta.
Lettura consigliata: Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 31392 del 1 luglio 2008.
Nel numero in edicola di Linux Pro, nelle pagine “newsdesk” vi è un mio reportage dalla Conferenza Italiana sul Software Libero (ConfSL per gli amici) alla quale ho partecipato in qualità di relatore insieme al collega ed amico Giovanni Battista Gallus, con un talk dal titolo “Brevettabilità del software: un pericolo sempre attuale. Prospettive europee di riforma ed efficacia della GPL v3″.
Nel numero di Natale 2007 di 




