Quid Novi

Pensieri sparsi __________________ http://www.micozzi.it
  • rss
  • Inizio
  • About
  • Convegni

Cassazione penale, sentenza n. 25104, 8 maggio 2008

27 giugno 2008

La III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25104 dell’8 maggio 2008 (depositata il 19 giugno dello stesso anno) torna ad occuparsi della detenzione a “scopo imprenditoriale” di programmi “pirati” (senza, cioè, la necessaria licenza). Nel caso di specie, un libero professionista patteggiava (444 ss. c.p.p.) la pena complessiva di 9.400,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 171-bis LDA (L. 633/1941) per aver duplicato alcuni programmi per elaboratore.
Il professionista, quindi, proponeva ricorso in Cassazione asserendo che il medesimo sarebbe dovuto andare assolto ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in quanto la condotta da lui posta in essere – descritta nel capo d’imputazione – avrebbe eventualmente potuto configurare l’illecito amministrativo di cui all’art. 171 quater, comma 1 LDA.

Premesso l’inciso secondo il quale, in caso di richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., l’imputato accoglie la qualificazione giuridica del fatto in imputazione per il quale chiede l’applicazione della pena e, perciò non può più mettere in discussione i profili oggettivi e soggettivi della fattispecie, la Corte passa ad esaminare il motivo di ricorso concernente la qualificazione giuridica del fatto in esame sotto la norma di cui all’art. 171-bis, ovvero 171 quater.

Vediamo, innanzitutto, di analizzare le norme richiamate.

Art. 171 bis LDA:

1 . Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2 . Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174 ter, primo comma, LDA
Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171- quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

La Suprema Corte ribadisce che, a seguito alle modifiche introdotte alla L. 633/1941 dalla L. 248/2000, non è più richiesto – dall’art. 171 bis – che vi sia un “fine di lucro”, essendo sufficiente la presenza di un “fine di profitto”.

Il fatto che poi i programmi siano stati duplicati, utilizzati (e, pertanto, detenuti) nello studio professionale in questione porta ad escludere che possa applicarsi l’art. 174-ter, primo comma, LDA. E ciò anche in considerazione della clausola di esclusione riprodotta in quest’ultimo articolo (nella parte in cui si dice “ purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171- quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies”).

Secondo una precedente sentenza delle Sezioni Unite la fattispecie di cui all’art. 174-ter è configurabile unicamente nel caso in cui “l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale” (Cass. SSUU, sent. n. 47164 del 20 dicembre 2005).

Ma l’uso personale esclude in ogni caso lo scopo di profitto? Oppure deve interpretarsi la norma dell’art. 171-bis nel senso che vi è profitto in ogni caso in cui si consegua un qualsivoglia vantaggio? Si pensi, ad esempio, al vantaggio del risparmio ottenuto dal non aver acquistato il prodotto originale.

Secondo una precedente sentenza delle Sezioni Unite la fattispecie di cui all’art. 174-ter è configurabile unicamente nel caso in cui “l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale” (Cass. SSUU, sent. n. 47164 del 20 dicembre 2005).

A voler, infatti, seguire l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche il mero risparmio dovuto al mancato acquisto dell’opera originale rappresenta il conseguimento di profitto (Cass. Pen., Sez. III, sent. 41310/06; Cass. Pen., Sez. III, sent. 25184/07), si dovrebbe concludere nel senso che non si potrà mai configurare l’illecito amministrativo (che non richiede che il soggetto agente consegua un qualche profitto) ma sempre – e comunque – l’illecito penale di cui all’art. 171-bis.
In sostanza qualunque abusiva duplicazione – anche quella per uso personale – rappresenterebbe una fonte di “profitto”, o vantaggio anche di natura non patrimoniale.

La questione merita un ulteriore approfondimento.

Comments
Nessun Commento »
Categorie
Commenti, Diritto, Licenze software, Penale
Tags
633/1941, Diritto d'autore
Commenti RSS Commenti RSS
Trackback Trackback

Convegno CFI – Roma – 18 giugno 2008

4 giugno 2008

CONVEGNO SULLA COMPUTER FORENSICS 18 – Giugno – 2008

CFI

Comments
Nessun Commento »
Categorie
Computer Forensics, Convegni, Convenzione di Budapest, Convenzione sul cybercrime, Micozzi, Penale, criminalità informatica
Commenti RSS Commenti RSS
Trackback Trackback

Roma 20 giugno 2008 – Convegno CGT

4 giugno 2008

Programma

Leggi il resto dell’articolo »

Comments
Nessun Commento »
Categorie
231/2001, CGT, Codice Penale, Commenti, Convegni, Convenzione, Convenzione di Budapest, Convenzione sul cybercrime, Diritto, Micozzi, criminalità informatica
Commenti RSS Commenti RSS
Trackback Trackback

Blogroll

  • Circolo dei Giuristi Telematici
  • Daniele Minotti
  • Doktor Faust
  • Ernesto Belisario
  • Guglielmo Troiano
  • Guido Scorza
  • Istituto Politiche Innovazione
  • Juan Carlos De Martin
  • Marco Pierani
  • Marco Scialdone
  • Md
  • Penale.it

Articoli recenti

  • Molestie e email. Breve commento alla sent. 24510/2010
  • Guida per scuole e famiglie al diritto d’autore
  • Sentenza 122/10 Corte costituzionale in materia di sw libero
  • Bavagli
  • HackMeeting ‘09 – online le slide dell’intervento
  • L’IPI chiede al Senato di intervenire sul DDL intercettazioni per eliminare l’obbligo di rettifica per tutti i “siti informatici”
  • La copia del supporto informatico non costituisce “accertamento”
  • Conseille Constitutionnel: decisione n° 2009-580 DC del 10 giugno 2009
  • Convegno su “i nuovi reati informatici”
  • Nasce il Blog dell’Intergruppo Parlamentare 2.0
  • DPCM 31/09 – Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633
  • Un presupposto sbagliato crea leggi inique!
  • A proposito di reati informatici…
  • Intervista su periodicoitaliano.info
  • Il ddl C.2195 “CARLUCCI” – Disposizioni per assicurare la tutela della legalità nella rete internet e delega al Governo per l’istituzione di un apposito comitato presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Hosted by Web Agency Baobab Communications
rss Commenti RSS valid xhtml 1.1 design by jide powered by Wordpress get firefox